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Chiarimenti urgenti in merito all’entrata in vigore alla variante del Regolamento Edilizio e all’applicazione dell’art. 28 - P3 Sostenibilità energetica ed emissiva

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Chiarimenti urgenti in merito all’entrata in vigore alla variante del Regolamento Edilizio e all’applicazione dell’art. 28 - P3 Sostenibilità energetica ed emissiva

L'art. 28 rientrerà in vigore dal 1 gennaio 2022 in una nuova versione riformulata e precisata nei contenuti

Creato il: 10/09/2021

Aggiornato il: 13/12/2021


Si interviene a chiarimento di comunicazioni incomplete circolate tra i professionisti in merito all’applicazione dell’articolo 28 - P3, temporaneamente sospeso con deliberazione PG 61307/2021, che rientra in vigore dal 1 gennaio 2022 in una nuova versione riformulata e precisata nei contenuti.

Come previsto dall’atto di sospensione suddetto, la revisione dell'art. 28 del Regolamento Edilizio (Par. P3- punto 4- livello base) è stata elaborata a seguito dei numerosi incontri con il Tavolo tecnico con gli ordini e collegi professionali, svoltosi in 6 sedute tra gennaio e giugno 2021, tale confronto ha fatto emergere l'opportunità di abbandonare il riferimento alla classe di prestazione energetica, mantenendo invece il riferimento all'indice di prestazione energetica espressa in kwh/mq, e di rivedere i livelli prestazionali prescrittivi da RE per gli interventi senza ristrutturazione dell'impianto termico.

Le modifiche introdotte hanno pertanto:

  • sottratto da ulteriori prescrizioni, rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica indicati dalla normativa nazionale e regionale, gli interventi di isolamento termico parziale o totale degli edifici che non interessano anche la ristrutturazione dell'impianto termico;
  • eliminato il riferimento alle classi energetiche A1 o A3 per le ristrutturazioni edilizie che operano sia sull'involucro sia sugli impianti;
  • conservato le prescrizioni specifiche di prestazione energetica globale (espressa in energia primaria non rinnovabile) unicamente per interventi che riguardano anche la ristrutturazione dell'impianto termico;
  • esplicitato una deroga al raggiungimento delle prestazioni energetiche previste nei casi di impossibilità tecnica, anche riguardante l'impossibilità di installazione di generatori a pompa di calore.

Si riporta anche in calce, per maggiore chiarezza, il testo con le modifiche evidenziate.

Tale revisione complessiva quindi rende non piu’ necessaria la sospensione dell’articolo, che appunto viene meno dal 1 gennaio 2022, essendo la nuova formulazione ripensata per contemperare i requisiti energetici richiesti con l’applicabilita’ dei bonus fiscali vigenti.

La contemperazione tra la fattibilita’ degli interventi e la necessita’ di incidere significativamente sul livello emissivo della citta’ comporta certamente complessita’ operative e progettuali ed occorre pertanto una rigorosa attenzione nella comunicazione, agli addetti ai lavori e non, della disciplina applicabile onde evitare di generare fraintendimenti che possono creare incertezze lesive degli stessi operatori del settore, professionisti ed imprese, cosa che si auspica per il futuro da parte di tutti i soggetti che rivestono ruoli istituzionali.


Testo del Regolamento edilizio con modifiche evidenziate

Articolo 28 – Requisiti prestazionali degli edifici per la compatibilita’ ambientale nel contesto urbano

(...)

> Livelli prestazionali richiesti

4 LIVELLO BASE

4.1 Il sistema edificio-impianto deve essere progettato in modo che il valore dell’indice di prestazione energetica globale espresso in energia primaria non rinnovabile (Epgl,nren) sia:L’edificio deve essere progettato in modo che:

  • non superiore a 60 KWh/m2 in caso di interventi di ristrutturazione di secondo livello che interessano anche la ristrutturazione dell’impianto termico (interventi che interessano l’involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e possono interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva);sia certificato in classe di prestazione energetica non inferiore ad A1 e che il valore dell’indice di prestazione energetica globale espresso in energia primaria non rinnovabile (Epgl,nren) sia non superiore a 60 KWh/m2 in caso di ristrutturazione di secondo livello;
  • non superiore a 30 KWh/m2 in caso di ristrutturazione di primo livello;sia certificato in classe di prestazione energetica non inferiore ad A3 e che il valore dell’indice di prestazione energetica globale espresso in energia primaria non rinnovabile(Epgl,nren) non sia superiore a 30KWh/m in caso di ristrutturazione di primo livello);

4.2 Una eventuale deroga alle prestazioni energetiche sopra descritte potra essere prevista se ricondotta a casi di documentata impossibilita tecnica, anche riguardante l’impossibilita di installazione di generatori a pompa di calore o riguardante, in caso di edifici di interesse, il rispetto dell'art. 73 del presente Regolamento >> .Devono essere applicate le dotazioni minime di energia da fonti energetiche rinnovabili come descritte al punto B.7 dell’allegato II della DGR 1715/2016 (ristrutturazione di primo livello) >>. Devono essere inoltre rispettati tutti i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalla norma regionale.

5 LIVELLO MIGLIORATIVO

5.1 L’edificio deve essere progettato in modo che sia certificato in classe di prestazione energetica non inferiore ad A4 e che il valore dell’indice di prestazione energetica globale espresso in energia primaria non rinnovabile, (Epgl,nren) sia pari a zero (ZEB);

5.2 devono essere verificati i requisiti di controllo energetico solare invernale ed estivo mediante l’uso di strumenti grafici specifici di controllo del soleggiamento, quali maschere di ombreggiamento e assonometrie solari, con particolare riferimento alla presenza di schermature e ostruzioni delle chiusure trasparenti esposte a sud e ad ovest e al soleggiamento dei sistemi solari attivi e passivi;

5.3 devono essere rispettati i valori di trasmittanza termica inferiori a quelli indicati per l’anno 2017/2019 al punto 2.1, sezione B Allegato 2 della normativa vigente ( 1548/2020 >>)DGR 1715/2016 >>;

5.4 la prestazione energetica invernale ed estiva del Fabbricato deve risultare in classe “Qualita Alta” come definita per l’attestato di prestazione energetica dalla normativa vigente (DGR 1385/2020 >>);Allegato A-5 DGR 1275/2016 >> ) ;

5.5 devono essere utilizzati sistemi di condizionamento con indici di efficienza energetica EER > 4,2 (EER “Energy Efficiency Ratio” calcolato come in allegato I al DM 6 agosto 2009) per gli usi non residenziali, sistemi e dispositivi per il controllo e la gestione automatica degli edifici (BACS “Building Automation Control System) che rientrino in classe B (alta efficienza) come definito dalla Tabella 1 della norma UNI EN 15232;

(Segue)



Categorie: Pianificazione urbanistica

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