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Nuova proroga validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza

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Nuova proroga validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza

Aggiornata al 18 settembre 2021

Creato il: 10/12/2020

Aggiornato il: 28/06/2022


A seguito delle modifiche apportate all’art. 103, comma 2 del DL 18/2020 dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3/12/2020 (data di entrata in vigore 4/12/2020)
“Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31  gennaio  2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle segnalazioni  certificate  di  inizio  attività,  alle  segnalazioni certificate di agibilità, nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque  denominate.  Il  medesimo termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione dello stato di emergenza” (art. 103, comma 2).

All’art. 103 del DL 18/2020 è stato inserito inoltre il comma 2-sexies ai sensi del quale:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125 (4 dicembre 2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2". 

Si precisa che, allo stato attuale, il DL 2/2021 proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 30 Aprile 2021 e che pertanto gli atti sopra indicati devono ritenersi validi fino al 30 Luglio 2021.

Si specifica che, con D.L. n. 105 del 23/07/2021, pubblicata nella G.U. 23/07/2021, e la successiva conversione dello stesso nella Legge n.126 del 16/09/2021, pubblicata nella G.U. 18/09/2021, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è prorogato al 31 Dicembre 2021 e di conseguenza, gli atti sopra indicati devono ritenersi validi fino al 31 Marzo 2022.

Si rende noto che con il  D.L. n.221 del 24/12/2021, pubblicato nella G.U. n.135 del 24/12/2021, e la successiva conversione con modificazioni dello stesso nella Legge n.11 del 18/02/2022, pubblicata nella G.U. n.41 del 18/02/2022, lo stato di emergenza dovuto al "rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19", è prorogato al 31 Marzo 2022 e di conseguenza, gli atti sopra indicati devono ritenersi validi fino al 29 Giugno 2022.

Si riportano di seguito le modifiche normative sopra richiamate:

«Art. 3-bis  (Proroga  degli  effetti  di  atti  amministrativi  in scadenza). - 1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  1. al comma 2, le parole: "il 31  luglio  2020"  sono  sostituite dalle seguenti:
    "la data  della  dichiarazione  di  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
  2. dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:
    "2-sexies. Tutti i certificati, attestati,  permessi,  concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  di  cui  al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e  sono  soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".»

 



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