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Proroghe della validità dei titoli edilizi
Proroghe della validità dei titoli edilizi
Scadenza del 29 giugno 2022 e possibilità attualiCreato il: 27/06/2022
Aggiornato il: 28/06/2022
Si ricorda che il 29 giugno 2022 scadranno i termini di validità degli atti in materia edilizia che avevano scadenza durante il c.d. "Periodo di emergenza da epidemia di Covid-19".
Infatti, a partire dal 31 marzo 2022, giorno in cui è stata dichiarata la cessazione dello Stato di emergenza, sono iniziati a decorrere i novanta (90) giorni in cui si riteneva conservata la validità degli atti in materia edilizia che avevano scadenza all'interno del suddetto perido, così come indicato nel testo della legge che si riporta a seguire:
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” (art. 103, comma 2).
Alla luce di questo, entro tale data (29 giugno 2022) dovranno essere ultimati i lavori e completati tutti gli adempimenti relativi ai titoli ancora validi, mentre si ricorda che per gli atti con scadenza "naturale" oltre il 31 marzo 2022, tale data rimane valida e operante senza alcuna proroga "automatica" legata allo Stato di emergenza attraversato.
Entro i termini di validità dei titoli abilitativi (SCIA e PdC) rimane possibile usufruire di due modalità di proroga, da presentarsi all'interno dei titoli interessati con allegata la documentazione necessaria, definibili come:
- PROROGA "ORDINARIA" (art.16, c.2 e art.19, c.3 LR 15/2013), per la quale i termini di validità relativi a SCIA e PdC sono prorogabili purchè alla comunicazione di proroga sia "allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche"
- PROROGA "STRAORDINARIA" (art.10 septies DL n.21 del 21 marzo 2022, convertito con Legge n.51 del 20 maggio 2022): per la quale i termini di validità di SCIA, PdC, Autorizzazioni Paesaggistiche e Dichiarazioni e Autorizzazioni ambientali comunque denominate sono prorogabili di un (1) anno, sempre purchè quanto previsto non risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti al momento della comunicazione del soggetto di volersi avvalere di questa proroga

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