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Sospensione termini procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio

Sospensione termini procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio NUOVO TERMINE per la proroga della validità degli atti in scadenza

Creato il: 20/03/2020

Aggiornato il: 21/05/2020


AGGIORNAMENTO 19 maggio 2020

PROROGA DI VALIDITÀ DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O ALTRI TITOLI ABILITATIVI O ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA.
In applicazione dell'art.103 del D.L. 18/2020, così come modificato dalla Legge di conversione 24 aprile 2020 n. 24, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), le Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCEA), le autorizzazioni paesaggistiche, le autorizzazioni ambientali comunque denominate, il ritiro dei titoli edilizi comunque denominati, in scadenza tra il 31gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, fissata al 31 luglio 2020 con delibera del Consiglio deI Ministri del 31 gennaio 2020.

Pertanto, gli atti sopra indicati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020, fatte salve eventuali future modifiche disposte dalle Autorità competenti.

Si riporta di seguito il riferimento alla normativa:

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Testo del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante:
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»

art. 103, comma 2

        «2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio  2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.»

 


AGGIORNAMENTO 9 aprile 2020

In seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) è stato fissato il 15 maggio come nuovo termine per la proroga della valità di atti e provvedimenti abilitativi e per la sospensione dei termini dei procedimenti amministartivi.


Si specifica che il nuovo Decreto Legge, con l'art.37, va a modificare solo la data indicata nell'art.107 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, sostituendo quella del 15 aprile.
Rimane valido tutto il resto del contenuto dell'art.107, nonchè della Circolare della regione Emilia-Romagna, che si lascia riportato nel testo a seguire.

Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 - art.37
 


TESTO PRECEDENTE 20 marzo 2020

Si segnala a tecnici e cittadini che, in seguito all’emanazione del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) è stata stabilita una sospensione dei termini dei procedimenti in materia di governo del territorio e una proroga della validità degli atti in scadenza.

In seguito alle numerose richieste di chiarimenti la Regione Emilia-Romagna ha emanato una circolare che precisa quanto previsto dal decreto. Rimandando alla suddetta circolare per una lettura puntuale e completa delle disposizioni adottate si riportano di seguito i punti chiave in essa illustrati:

  1. La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, sia urbanistici che ediilzi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo questa data, fino al 15 aprile

  2. La sospensione dei termini per le ipotesi di silenzio assenso, silenzio rifiuto e per ogni altra ipotesi di silenzio significativo della pubblica amministrazione

  3. Sollecito alle amministrazioni pubbliche ad assumere misure organizzative che consentano la sollecita conclusione dei procedimenti amministrativi

  4. La proroga della validità di atti e provvedimenti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020

Circolare della Regione Emilia-Romagna

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - art. 103



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