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Art.22 Calcolo delle distanze. Norme generali

Art.22 Calcolo delle distanze. Norme generali

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 11/04/2019

1. Criteri di misurazione. La distanza di un edificio da qualunque altro riferimento assunto (altro edificio, confine, strada, ferrovia, ecc.) si misura come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi). Ove sia espressamente richiesto il rispetto di un requisito di distanza minima tra eventuali strutture o piani interrati degli edifici e altro riferimento, tale distanza si intende misurata in ragione della lunghezza del segmento minimo congiungente la superficie esterna della struttura interrata con il riferimento assunto. Ogni qualvolta si preveda la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza minima da strada deve essere verificata con riferimento sia allo stato dei luoghi, sia a quello derivante dall’attuazione delle previsioni del progetto. Le distanze minime degli edifici da strade e ferrovie, con riferimento alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni e agli interventi di demolizione e ricostruzione con rispetto di sagoma e sedime, sono disciplinate dalla Tavola dei Vincoli (Vedi). Tali distanze si applicano anche alle pertinenze.
Gli interventi su edifici prospicienti le strade a fondo cieco non sono soggetti alla verifica della distanza dalla strada.
Non rientrano nella verifica delle distanze le innovazioni per il contenimento dei consumi energetici di cui alla D.G.R.967/2015 (Vedi) o la realizzazione di cordoli in sommità nonchè ogni altro adeguamento alla normativa i cui criteri di progettazione sono definiti dal Dm 17 gennaio 2018 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" (Vedi) e nella Dgr 2272/2016 della Regione Emilia Romagna (Vedi). Per interventi su edifici esistenti con variazione della sagoma (in ampliamento o sopraelevazione) classificati di interesse pubblico dalla normativa nazionale e regionale, le distanze sono disciplinate dall’articolo 10 della Lr 24/2018 (Vedi).



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