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60 giorni per l'accesso a pratiche edilizie in formato cartaceo e 30 giorni per quelle native digitali o digitalizzate

60 giorni per l'accesso a pratiche edilizie in formato cartaceo e 30 giorni per quelle native digitali o digitalizzate In vigore fino al 31 dicembre 2018 la misura straordinaria per l'evasione delle richieste copie e visioni

Creato il: 23/07/2018

Aggiornato il: 29/01/2019

Con determinazione P.G. 300665 del 13/07/2018 è stato prorogato il precedente provvedimento 72098/2018 che indica in 60 giorni il termine procedimentale per le richieste di accesso agli atti  che verranno presentate fino al 31/12/2018, riguardanti pratiche in materia di edilizia privata archiviate in formato cartaceo che ricadono nell'ambito di applicazione del protocollo d'intesa tra il Consiglio notarile e gli Ordini professionali.
Questo provvedimento straordinario e transitorio si è reso necessario a fronte di un picco di richieste di accesso agli atti mai registrato prima, derivante anche dall’applicazione del suddetto Protocollo d'intesa che prevede, a tutela dei cittadini, l’integrazione di ogni atto di compravendita con una relazione tecnica, attestante la corrispondenza dello stato di fatto dell’immobile con lo stato delle pratiche edilizie e catastali, che necessita di approfondite verifiche sugli atti depositati. 

Si precisa comunque che il termine procedimentale per le istanze di accesso atti e di visione e copia in materia di edilizia privata, relativamente a pratiche native digitali o già digitalizzate, è invece di 30 giorni come previsto da normativa vigente.
A fronte di documentate esigenze di accesso non procrastinabile (quali termini per la produzione di documenti in giudizio), gli uffici procederanno comunque nel rispetto del termine di 30 giorni dalla presentazione della istanza documentata.



Categorie: Edilizia

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