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autorizzazione paesaggistica


E' possibile applicare la definizione di Tolleranza secondo l'art.19bis LR 23/2004 su immobile in zona paesaggistica?

Creato il: 24/11/2021
Aggiornato il: 24/11/2021

Si deve premettere che il parametro della tolleranza edilizie deve considerarsi delimitato al campo edilizio e non può essere esteso a profili attinenti a vincoli paesaggistici.   

Il D.P.R. n. 31 del 2017 ha individuato una serie di interventi per i quali è esclusa la necessità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica (art. 2 – Allegato A).
Tra questi vi sono anche le opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime (A.31). Pertanto le opere e gli interventi edilizi che si discostano dal progetto, entro i limiti fissati nel punto A.31 dell'allegato A al Dpr 31 del 2017 o che comunque sono ricompresi nell'Allegato A, non sono considerati abusivi dal punto di vista paesaggistico e quindi non sono soggetti alle relative sanzioni.  
Diversamente continua a trovare applicazione l’art. 167, comma 4, lett. a) del D.lgs. 42 del 2004, per il quale l’accertamento di compatibilità paesaggistica è consentito per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

L'Art. 19 bis, comma 1 (L.R. n. 23 del 2004) non prevede un divieto di applicazione della tolleranza del 2% in caso di immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004. Per cui:

  • è sempre possibile applicare tale tolleranza edilizia ove ne sussistano i presupposti;
  • è sempre possibile applicare la tolleranza paesaggistica ove ne sussistano i presupposti (verificare i limiti fissati al punto A.31 dell'allegato A al DPR 31/2017).

 

L’art. 19-bis, comma 1-bis (L.R. n. 23 del 2004), ha un ambito di applicazione più limitato, non potendosi riconoscere per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per cui:

  • non risulta possibile applicare tale tolleranza edilizia laddove è necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica (pertanto tale tolleranza, a titolo esemplificativo, è applicabile alle opere interne e gli interventi di cui all'allegato A  -quindi anche alle opere esterne che non necessitano di autorizzazione;
  • è sempre possibile applicare la tolleranza paesaggistica ove ne sussistano i presupposti (verificare i limiti fissati al punto A.31 dell'allegato A al DPR 31/2017).      

 

L'Art. 19 bis, comma 1-ter  (L.R. n. 23 del 2004) non prevede un divieto di applicazione in caso di immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004. Per cui:

  • è sempre possibile applicare tale tolleranza edilizia ove ne sussistano i presupposti;
  • è sempre possibile applicare la tolleranza paesaggistica ove ne sussistano i presupposti ( verificare i limiti fissati al punto A.31 dell'allegato A al DPR 31/2017.  Diversamente continua a trovare applicazione l’art. 167, comma 4, lett. a) del D.lgs. 42 del 2004, ovvero l'art 70, comma 5, della L.R. 24/2017. Si ritengono comunque tollerate anche da un punto di vista paesaggistico le difformità perseguite nel passato per le quali il procedimento di accertamento si è concluso con il versamento della sanzione prevista).


Categorie: Paesaggistica Autorizzazione ordinaria
Tag: tolleranze autorizzazione paesaggistica