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Parte prima (Articoli 1-32bis)
Art.13 Superficie utile lorda (SL)
Creato il: 16/01/2018
Aggiornato il: 10/04/2019
DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)
Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 1 - Definizioni uniformate, specifiche e glossario (Artt. 8-21)
Art.12 Superficie permeabile (SP)
Creato il: 16/01/2018
Aggiornato il: 10/04/2019
DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)
Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 1 - Definizioni uniformate, specifiche e glossario (Artt. 8-21)
Art.10 Superficie fondiaria (SF)
Creato il: 16/01/2018
Aggiornato il: 10/04/2019
DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)
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Art.11 Superficie coperta (SCO)
Creato il: 16/01/2018
Aggiornato il: 10/04/2019
DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)
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Art.9 Superficie territoriale (STER)
Creato il: 16/01/2018
Aggiornato il: 10/04/2019
DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)
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Art.8 Un vocabolario comune
Creato il: 16/01/2018
Aggiornato il: 10/04/2019
1. Adeguamento. Il presente Rue assume le definizioni dell’Allegato II – Definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)
2. Specifiche. Per il corretto uso delle definizioni uniformate di cui agli articoli seguenti si rinvia, con apposito link e referenza, alla norma sovraordinata; in alcuni casi si aggiungono specifiche applicative.
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Art.24 Distanze minime tra edifici
Creato il: 16/01/2018
Aggiornato il: 12/12/2018
1. Edifici esistenti. Per interventi su edifici esistenti che non comportino variazione del sedime e della sagoma o per variazioni in diminuzione sono ammesse le distanze preesistenti, anche se inferiori ai minimi. Per interventi che prevedano demolizione e ricostruzione con modifica del sedime e della sagoma trova applicazione la disciplina del seguente comma 2.
2. Interventi di nuova costruzione. Per interventi di nuova costruzione (tra cui quelli di ampliamento e sopraelevazione) compresi negli Ambiti storici e negli Ambiti consolidati misti e specializzati la distanza minima da osservare fra pareti finestrate è di 10,00 m (da verificarsi per un cono visuale di 180°); la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. In caso di pareti non finestrate è prescritta la distanza minima di 3,00 m. Per interventi di nuova costruzione, al di fuori degli Ambiti storici e degli Ambiti consolidati misti e specializzati, qualora gli edifici, aventi anche una sola parete finestrata, si fronteggino per uno sviluppo inferiore a 12,00 m, la distanza da osservare è di 10,00 m (da verificarsi per un cono visuale di 180°); qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo uguale o superiore a 12,00 m la distanza da osservare è pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10,00 m. È consentita la costruzione in aderenza, nel qual caso non valgono i requisiti di distanza di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto dei requisiti di illuminamento. Tali requisiti si applicano anche alle pertinenze. I requisiti di distanza di cui al presente articolo non valgono per gli interventi oggetto di Piani urbanistici attuativi.
Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 2 - Requisiti di distanza (Artt. 22-27)
Art.23 Distanze minime degli edifici dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche o a destinazione pubblica
Creato il: 16/01/2018
Aggiornato il: 12/12/2018
1. Casistica. Relativamente ai requisiti di distanza minima degli edifici dai confini di proprietà e da aree pubbliche o a destinazione pubblica individuate nella tavola del Rue "Disciplina dei materiali urbani" e dal Poc e limitatamente alla validità del Poc stesso, si definiscono le seguenti fattispecie.
2. Interventi su edifici esistenti. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma sono ammesse le distanze preesistenti. Per interventi su edifici esistenti con variazione della sagoma (in ampliamento o sopraelevazione) che comportino o non comportino pareti finestrate sul lato prospettante il confine di proprietà e/o di area a destinazione pubblica, deve essere rispettata la distanza di 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di 5,00 m.
Nei casi di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione con modifica del sedime e della sagoma trova applicazione la disciplina del comma 4.
3. Interventi di sopraelevazione. Nei casi di sopraelevazione di edifici a distanza non regolamentare dai confini di proprietà e/o di area pubblica o a destinazione pubblica, fermi restando i requisiti minimi di distanza tra edifici, sono comunque ammessi gli interventi nei quali il ribaltamento del fronte in sopraelevazione sia compreso all'interno della superficie coperta del piano su cui la sopraelevazione stessa poggia.
4. Interventi di nuova costruzione. Quando si realizzino nuovi edifici, anche previa demolizione, o ampliamenti e sopraelevazioni devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di distanza 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di 5,00 m. Tali requisiti si applicano con riferimento a pareti sia finestrate sia non finestrate, e per qualsiasi sviluppo del fronte dell'edificio e si applicano anche alle pertinenze. È consentita la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine, nei limiti d'altezza del fronte di detto edificio. È ammessa altresì, con esclusione delle aree a destinazione pubblica, la costruzione a distanze inferiori a quelle sopraindicate, purché sia intercorso un accordo sottoscritto tra i proprietari confinanti. Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente interrate degli edifici con esclusione delle aree di proprietà pubblica e uso pubblico, comprese infrastrutture stradali e ferroviarie, per le quali occorre nulla osta dell’Ente competente.
Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 2 - Requisiti di distanza (Artt. 22-27)
Art.31 Cambio d’uso
Creato il: 11/01/2018
Aggiornato il: 10/02/2018
Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività’ edilizia. (Vedi)
Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 3 - Usi del territorio (Artt.28-32bis)
Art.29 Usi e impatti urbanistici
Creato il: 11/01/2018
Aggiornato il: 10/02/2018
1. Competenze e finalità. La disciplina dell'uso dei suoli per una corretta composizione e organizzazione degli insediamenti compete agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale (Psc, Rue, Poc) per quanto definito dagli artt. 28 (comma 2, lettera e), 29 (comma 1), 30 (comma 2, lettera a) della Lr 20/2000 e s.m.i. In particolare, gli strumenti urbanistici regolano gli usi al loro insediarsi attraverso le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per le opere a essi subordinate. La disciplina e il controllo del corretto dispiegarsi nel tempo delle specifiche attività riconducibili al medesimo uso, nonché gli atti autorizzativi a esse relative, attengono alle normative specifiche e alla regolamentazione di settore. Nella regolazione degli usi sul territorio comunale il Rue:
- persegue l'obiettivo di favorire l'articolazione e la compresenza di usi molteplici e vari negli insediamenti, e il loro modificarsi e rinnovarsi in quanto fattori di vitalità e qualità degli insediamenti;
- definisce i modi con cui prevenire le situazioni di conflitto, derivanti dall'insediarsi di usi differenti in condizioni specifiche di contesto, che determinino potenziale pregiudizio dell'obiettivo perseguito.
2. Usi, impatti, sostenibilità. Il Rue disciplina gli usi sul territorio comunale secondo criteri di compatibilità e sostenibilità, ossia in ragione degli impatti da questi prodotti, definendo requisiti dotazionali minimi da garantirsi comunque in relazione all'insediamento dei diversi usi sul territorio e stabilendo criteri minimi d'ammissibilità da rispettarsi nei casi in cui l'insediarsi di un uso sia condizionato.
3. Classificazione degli impatti urbanistici. I fattori impattanti correlati agli usi si distinguono in:
- fattori di deficit infrastrutturale: possono compromettere l'equilibrio dotazionale del contesto in cui l'uso si insedia, con effetti di sovraccarico sulle reti esistenti;
- fattori di pericolosità: possono compromettere le condizioni di salubrità del contesto in cui l'uso si insedia, con effetti di rischio per la salute delle persone;
- fattori di disagio/disturbo: possono pregiudicare le condizioni di vivibilità del contesto in cui l'uso si insedia, con effetti di malessere psico-fisico delle persone;
- fattori di impoverimento ecologico: possono compromettere o peggiorare sensibilmente le condizioni di efficienza dell'ecosistema urbano con riferimento all'habitat locale e alle reti ambientali. Il Rue disaggrega questi fattori impattanti potenziali come segue:
- deficit infrastrutturale
1. impatto sulla sosta;
2. impatto sulla mobilità e sul traffico;
3. impatto su rete e impianti idrici;
4. impatto su rete e impianti fognari;
5. impatto su reti e impianti energetici;
6. impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani;
- pericolosità
7. rischio di incidente;
8. rischio di inquinamento e contaminazioni delle diverse matrici ambientali;
9. uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
- disagio/disturbo
10. rumore;
- deficit ecologico
11. impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
4. Disciplina degli usi. Le norme d'Ambito definiscono gli usi esclusi, in relazione alle specifiche condizioni di contesto. Le norme d'Ambito definiscono altresì gli usi la cui ammissibilità è subordinata a verifica di sostenibilità: per l'insediarsi di ogni uso ad ammissibilità condizionata dovranno essere rispettati i criteri di cui all'art.30 (Condizioni di ammissibilità in relazione agli impatti). Le norme d'Ambito possono altresì introdurre specifici criteri d'ammissibilità degli usi, ovvero modificare i requisiti generali definiti dagli artt.115 (Dotazioni di parcheggi correlate agli usi) e 30 (Condizioni di ammissibilità in relazione agli impatti) in ragione delle particolari condizioni di contesto. Gli usi che non siano esclusi o condizionati a verifica di ammissibilità dalle norme d'Ambito sono da ritenersi ammessi.
Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 3 - Usi del territorio (Artt.28-32bis)