Tu sei qui

Parte prima (Articoli 1-32bis)

Art.28 Classificazione degli usi

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Generalità. Ai fini di questo Regolamento, le attività insediate o insediabili sul territorio si riconducono all'elenco riportato al comma 2 del presente articolo, che le classifica per usi. L'elenco non è esaustivo ma esemplificativo: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla classificazione secondo il criterio dell'analogia. In tali usi debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività complementari realizzate nello stesso lotto di intervento (benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie), ovvero strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività fondamentale, pertanto sono compresi gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.
Nel presente Regolamento, il riferimento a un uso implica il riferimento a tutte le relative articolazioni.
2. Usi e loro articolazioni. Gli usi insediabili sul territorio sono così classificati:
a) Categoria funzionale residenziale
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere (vedi LR 16/2004);
(1b) abitazioni collettive (collegi, conventi, studentati);
b) Categoria funzionale turistico ricettiva
(5a) accoglienza in strutture ricettive e alberghiere di cui alla LR 16/2004 con esclusione delle attività individuate nella categoria funzionale residenziale;
(5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi, area sosta camper);
c) Categoria funzionale produttiva
(2a) produzione industriale e artigianale di beni (comprese le attività connesse alla produzione:
laboratori di sperimentazione e ricerca, uffici tecnici, amministrativi e commerciali);
(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, movimentazione delle merci), depositi con Su superiore a 250 mq, commercio all'ingrosso;
(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto di materiali e merci e impianti per attività produttive all'aperto: materiali e manufatti edilizi, di cantiere, roulotte, autocaravan, autoveicoli nuovi e usati, ecc., con e senza vendita;
(2d) attività di recupero, deposito, trattamento di materiali quali veicoli, materiali metallici, vetrosi, cartacei, ecc.;
d) Categoria funzionale direzionale
(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);
(3b) attività svolte in singole unità immobiliari integrate in edifici che comprendono altri usi e attività (studi professionali, agenzie varie, attività di prestazione di servizi amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca e simili; centri civici e centri sociali; sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, previdenziali, assistenziali e simili);
(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre);
(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;
(7c) servizi per la formazione universitaria;
(7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate unitariamente;
e) Categoria funzionale commerciale
(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv), di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq); sono altresì compresi i "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq), artigianato (con Su fino a 250 mq), artigianato e attività di servizio alla casa e alla persona (compresi centri estetici, parrucchieri); esposizioni senza vendita e/o depositi autonomi con Su fino a 250 mq;
(4e) laboratori di artigianato alimentare;
(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);
(4g) garage e autorimesse private a pagamento, in struttura o a raso, e artigianato di servizio all’auto;
(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie);
f) Categoria funzionale rurale
(8) presidio e coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature, aziendali o interaziendali), agriturismi e attività connesse.
3. Usi principali. Si definiscono usi principali quelli funzionali alla disciplina del mutamento d'uso, di cui al successivo art. 31. Sono usi principali ai sensi del presente Regolamento quelli individuati con le lettere a), b), c), d), e), f) al precedente comma 2.
4. Usi regolati da Poc. Il Poc selezionerà gli usi ammissibili per le trasformazioni in esso previste con riferimento alla classificazione di cui al comma 2 e al quadro normativo del Psc. Il Rue definisce, nella disciplina degli Ambiti di cui alla Parte 3, i casi e le soglie oltre i quali i cambi d'uso possono essere consentiti dal Poc. 



Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 3 - Usi del territorio (Artt.28-32bis)

Art.27 Repertorio delle opere

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 2 - Requisiti di distanza (Artt. 22-27)

Art.26 Disciplina degli interventi di trasformazione dello spazio aperto ed edificato

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 2 - Requisiti di distanza (Artt. 22-27)

Art.25 Deroghe ai requisiti minimi di distanza e diritti dei terzi

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Deroghe.
a) Sono fatti salvi dall'osservanza delle distanze fra pareti finestrate i manufatti esistenti e di progetto che non interferiscono con l'affaccio delle finestre del primo ordine della parete prospiciente.
b) La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali non si applica, in considerazione delle caratteristiche strutturali e funzionali:
- alle nuove costruzioni, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla Tavola dei vincoli, quando l'applicazione della norma sulle distanze alteri negativamente l'assetto complessivo degli allineamenti stradali preesistenti, per ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche; in questo caso l'ampliamento o la nuova edificazione deve contenersi all'interno della linea parallela alla strada individuata dall'edificio o dagli edifici preesistenti.
- alla costruzione sul perimetro esterno dell’edificio di ascensori, canne fumarie e di aspirazione, limitatamente ai volumi tecnici strettamente indispensabili a contenerli, a servizio di fabbricati esistenti per i quali si renda necessario l’intervento esterno, in quanto non diversamente realizzabile.
- alle strutture di arredo urbano;
- ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili realizzati su zone pubbliche (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, percorsi sopraelevati, ecc.);
- alle scale di sicurezza, a condizione che siano aperte e scoperte;
- ai volumi tecnici posti sulla copertura degli edifici a condizione che il ribaltamento del fronte di tali volumi ricada all'interno della superficie coperta del piano su cui poggiano;
- ai muri di cinta anche con funzione di mitigazione acustica di altezza fino a 3,00 m, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla Tavola dei vincoli, fermo restando l'obbligo di rispetto dei requisiti di distanza dalle strade di tipo D ed E e ferrovie;
- alle recinzioni, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla Tavola dei vincoli, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, filo spinato e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti dal suolo
- ai manufatti per l'alloggiamento dei contatori o altri impianti tecnologici.
c) Per le distanze dettate da normative statali o di altri enti eventuali deroghe debbono essere richieste agli enti o settori interessati.
d) Le cabine di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, possono essere ubicate a qualsiasi distanza dal limite stradale in deroga alla norma fatto salvo il nulla osta degli Enti gestori delle infrastrutture.
2. Diritti dei terzi. Il rilascio del permesso di costruire o il deposito della Scia o l'approvazione del progetto non incide sui rapporti tra l'avente titolo e i terzi portatori di interessi, i quali nel caso di violazione delle norme civilistiche sulle distanze conservano inalterato il diritto di rivalersi nelle opportune sedi.



Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 2 - Requisiti di distanza (Artt. 22-27)

Art.15 Superficie di vendita (Sv)

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e s.m e i.(Vedi)



Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 1 - Definizioni uniformate, specifiche e glossario (Artt. 8-21)

Art.7 Efficacia delle disposizioni, entrata in vigore e regime transitorio

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Salvaguardia. Ai sensi dell'art. 12 della Lr 20/2000, a decorrere dalla data di adozione della variante al Rue fino ad avvenuta approvazione, è sospesa ogni determinazione in merito all'autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le previsioni di detto strumento o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, fatto salvo quanto di seguito precisato. La disciplina di salvaguardia non si applica: a) agli interventi edilizi diretti per i quali sia stata regolarmente presentata richiesta di permesso di costruire o Dia/Scia in data antecedente a quella di adozione del Rue o di sua variante; per tali titoli non sono ammesse varianti essenziali, salvo che siano conformi anche alla variante al Rue; b) agli interventi edilizi soggetti a strumenti urbanistici preventivi il cui procedimento di approvazione sia in corso alla data di adozione del Rue o di sua variante, a condizione che a quella data gli stessi siano stati depositati o pubblicati ai sensi delle norme vigenti. Parimenti, non si applica la disciplina di salvaguardia relativamente alla Parte 2, Titolo 3 Spazio edificato, quando si faccia rinvio alle Schede tecniche di dettaglio ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a.
2. Entrata in vigore. Ai sensi dell'art. 33 della Lr 20/2000, il Rue o sua variante entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso della sua avvenuta approvazione.
3. Efficacia. A decorrere dalla data di entrata in vigore, il Rue o sua variante assume efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili sull'intero territorio comunale e sostituisce integralmente il Regolamento edilizio previgente, nelle sue Norme di principio e Norme di dettaglio (approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 107 del 7 aprile 2003 e della Giunta comunale n. 104 del 5 maggio 2003 e loro modifiche e integrazioni), e – per quanto di propria competenza – le Norme di attuazione del Prg. I procedimenti esclusi dalla disciplina di salvaguardia ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) che non si siano conclusi entro la data di entrata in vigore del Rue o sua variante si concludono secondo la disciplina previgente.
4. Esclusioni. La presente variante al Rue non si applica alle varianti non essenziali come definite dalla Lr 23/2004 (Vedi) relative a permessi di costruire e a Denuncie di inizio attività (Dia) o Scia già rilasciati o efficaci alla data di entrata in vigore della variante al Rue purché le stesse siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento di esecuzione dell’opera. In caso di previsioni del Rue o sua variante difformi rispetto ai contenuti di strumenti urbanistici attuativi approvati anteriormente alla data di entrata in vigore, tali previsioni sono operanti dal momento della scadenza dei termini fissati per l'adempimento delle convenzioni relative ai suddetti strumenti urbanistici attuativi e loro eventuali proroghe.



Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 1 - Principi e norme generali (Articoli 1-7)

Art.6 Rapporto con gli strumenti di Settore

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Cooperazione tra Settori. Le attività del Comune in materia di governo del territorio sono improntate alla collaborazione istituzionale, attraverso il costante scambio di informazioni e documenti tra i diversi Settori, nel pieno rispetto delle competenze, dei tempi fissati dalla legge, dal Rue e in sede di accordo tra i soggetti interessati.
2. Censimento dei piani e regolamenti di Settore. Il Rue costruisce una visione integrata dei processi urbanistico-edilizi e, per gli argomenti che a questi pertengono, si configura come cerniera tra il Psc e gli strumenti di regolazione settoriale, divenendo riferimento per tali strumenti, senza esaurirne spazio e ruolo. Oltre alle prescrizioni del presente Rue si applicano, se non in contrasto, le disposizioni degli altri strumenti regolamentari vigenti nel Comune. L'elenco dei piani e regolamenti di Settore è aperto e si aggiorna secondo le necessità dell'Amministrazione, curandone comunque le interazioni. Il sito web del Rue contiene la lista aggiornata dei regolamenti vigenti e il collegamento ai relativi testi.
3. Rapporti con il Piano per le Attività Estrattive. Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive (PAE) previsti dalla legislazione regionale. Nelle aree del territorio comunale interessate dal PAE, le previsioni e le norme del piano, fino alla sua scadenza prevalgono sulle norme del Rue nelle aree soggette ad autorizzazione estrattiva; nelle aree comprese nel PAE, ma su cui non vige alcuna autorizzazione estrattiva, prevalgono le disposizioni del Rue se non in contrasto con le previsioni di PAE.
4. Revisione degli strumenti di Settore. Il Rue assume il carattere di nuova guida per orientare gli strumenti di settore e ne avvia il coordinamento, in particolare per quanto pertiene al progetto dello spazio aperto. La revisione degli strumenti di settore avviene in coerenza con gli obiettivi, le prestazioni, le procedure che nel Regolamento urbanistico edilizio trovano definizione.



Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 1 - Principi e norme generali (Articoli 1-7)

Art.5 Rapporto con i Piani urbanistici attuativi

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

I Piani urbanistici attuativi (Pua) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio che danno attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal Poc, qualora questo stesso non ne assuma i contenuti. I Pua trovano nel Rue definizione delle procedure inerenti alla loro formazione (Parte 4); vi trovano altresì riferimento per quanto concerne le disposizioni relative al progetto dei materiali urbani (Parte 2) nonché le disposizioni generali e i richiami alle definizioni per la disciplina urbanistico-edilizia (Parte 1).



Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 1 - Principi e norme generali (Articoli 1-7)

Art.4 Rapporto con il Piano operativo comunale

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Il Rue, precisando i contenuti della disciplina degli Ambiti del territorio comunale, definisce per ogni Ambito gli interventi che sono da esso medesimo regolati. Costituiscono riferimento normativo per il Piano operativo comunale (Poc) i contenuti generali di disciplina urbanistico-edilizia che il Rue esplicita in merito alle definizioni di termini, grandezze, tipi d'intervento, usi, alla disciplina dei materiali urbani, alle procedure (Parti 1, 2, 4 del presente testo normativo). La disciplina degli usi dettata nella Parte 3 attiene agli interventi regolati dal Rue fino all'approvazione del Poc.



Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 1 - Principi e norme generali (Articoli 1-7)

Art.3 Rapporto con il Piano strutturale comunale

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Il Rue, traducendo le indicazioni del Psc, e in conformità a esso, disciplina le trasformazioni edilizie e funzionali che si attuano con intervento diretto, con specifico riferimento a quelle che l'art. 29 della Lr 20/2000 definisce come "le trasformazioni negli Ambiti consolidati e nel Territorio rurale", "gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli Ambiti da riqualificare", "gli interventi negli Ambiti specializzati per attività produttive" che consistano nel "completamento, modificazione funzionale, manutenzione e ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti".



Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 1 - Principi e norme generali (Articoli 1-7)