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E' obbligatoria la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCCEA) per interventi soggetti a CILA e/o a SCIA a sanatoria?
Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 23/11/2021
In base all'art. 23 della LR 15/2013 non è obbligatorio il deposito della SCCEA.
Il facoltativo deposito non è soggetto alle sanzioni per tardiva presentazione.
Si rammenta che l'opera sanata, in mancanza di deposito di SCCEA, sarà legittima ma non provvista di agibilità.
Categorie: Titoli edilizi SCCEA
Tag: CILA SCIA sanatoria abusi