Creato il: 09/11/2017
Aggiornato il: 26/11/2021
La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è un titolo abilitativo che consente la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico, impianto solare termico, impianto di cogenerazione a biogas, impianto di produzione di biometano, impianto a biomasse, impianto eolico, impianto idroelettrico e geotermoelettrico, impianto geotermico); anche per realizzare impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse”.
Per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, l'art. 6 del D.Lgs 28/2011 introduce la procedura abilitativa semplificata (PAS) quale nuovo titolo abilitativo che sostituisce a tutti gli effetti la SCIA.
Le opere devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici-edilizi vigenti e devono essere realizzate nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004.
Documentazione da presentare:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 resa dal proprietario o dall'avente titolo, che attesta:
a) la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici-edilizi già approvati e vigenti;
b) la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati;
c) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie
- dettagliata relazione, corredata dagli opportuni elaborati progettuali che supportano la dichiarazione del proprietario, a firma di un progettista abilitato;
- elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;
- atti di assenso eventualmente necessari. Nel caso siano richiesti atti di assenso riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità (comma 4, art. 20 L. 241/9), e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5 del già citato art. 6;
- attestato di pagamento diritti di segreteria;
- procura speciale per istanza digitale.
La dichiarazione ex DPR 445/2000 e la relativa documentazione deve esssere indirizzata al Settore Ufficio di Piano - U.I. Pianificazione Attuativa - e può essere presentata in modalità telematica attraverso pec al seguente indirizzo: urbanistica@pec.comune.bologna.it
Entro trenta giorni dall'invio dell'istanza, senza comunicazioni da parte del Comune, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita (silenzio/assenso), la PAS è efficace ed i lavori possono iniziare.
Tempi di rilascio del procedimento:
30 giorni
Costo procedimento e modalità di pagamento:
diritti di segreteria (consulta l'apposita sezione)
Dove rivolgersi:
Per informazioni:
dott. Davide Fornalè – Piazza Liber Paradisus 10 – Torre A – 40129 Bologna 9° piano – stanza n. 926 - tel. 051 2194149 - e-mail: davide.fornale@comune.bologna.it
Orari di ricevimento: su appuntamento
Competenza:
U.I. Pianificazione Attuativa - Ufficio di Piano - Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente
Responsabile del Procedimento:
Responsabile U.I. Pianificazione Attuativa
Dott. Davide Fornalè
Normativa di riferimento:
DLgs n. 28/2011 art.6
DL 6/05/2021 n. 59 convertito in L. 1/07/2021 n. 101
DL 31/05/2021 n. 77 convertito in L. 29/07/2021 n. 108