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FAQ - Titoli edilizi

Posso presentare una SCIA contenente opere inerenti il contenimento energetico e la riduzione del rischio sismico oltre che opere eccedenti quanto previsto dal D.L.34/2020 art.119 (110%)?

Creato il: 03/01/2022
Aggiornato il: 03/01/2022

La normativa edilizia non vieta tale possibilità; ai fini fiscali ed in relazione agli incentivi si invita a presentare i titoli previsti dalla normativa di riferimento.



Posso fare una variante in corso d'opera ad una CILA-S?

Creato il: 30/12/2021
Aggiornato il: 03/01/2022

Sì, il modulo CILA-S, al quadro d), punto d.2, consente di indicare che quella che si sta presentando è una variante in corso d’opera e di specificare gli estremi della CILA-S originaria.



Per realizzare delle opere strutturali rientranti nel bonus 110%, è corretto depositare una CILA-S?

Creato il: 30/12/2021
Aggiornato il: 03/01/2022

Sì, qualora le opere rientrino nei disposti dell'art.119 del D.L34/2020 è necessario depositare una CILA-S con all'interno il relativo progetto per la riduzione del rischio sismico



In una CILA-S (110%) per opere inerenti il contenimento energetico e per la riduzione del rischio sismico, posso prevedere all'interno di tale pratica anche altre opere non rientranti nella fattispecie di cui all'art.119 del D.L.34/2020?

Creato il: 30/12/2021
Aggiornato il: 03/01/2022

No, la modulistica nazionale non prevede la possibilità di presentare all'interno della CILA-S ulteriori opere (si veda il "quadro d), punto d.3 della modulistica"), pertanto dovrà essere presentato un ulteriore titolo (CILA, SCIA, PdC) inerente le restanti opere da realizzare.
A tal proposito si veda la Circolare della regione Emilia Romagna del 04/08/2021 a cui si rimanda (https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/circolari-e-atti-di-indirizzo/circolari-e-atti-di-indirizzo)



Se voglio realizzare opere in variazione minore rispetto a quelle che hanno già ottenuto il parere positivo della CQAP, devo ottenere un nuovo parere? Posso allegare alla comunicazione di fine lavori gli elaborati relativi alle varianti?

Creato il: 12/11/2019
Aggiornato il: 24/11/2021

Su edifici di interesse di cui all'art. 73 del R.E., ogni intervento in variante ad uno che ha già ottenuto il parere della CQAP deve ottenere nuovamente il parere.

E’ quindi possibile allegare la variante alla comunicazione di fine lavori, a condizione che la stessa abbia ottenuto il Preparere positivo della CQAP.



Avrei fretta di iniziare i lavori su un edificio classificato come culturale testimoniale e ho depositato relativa CILA. Per l'inizio dei lavori devo aspettare che venga acquisito parere della CQAP?

Creato il: 30/10/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

La CILA diventa efficace una volta acquisito parere obbligatorio della CQAP, pertanto non è possibile iniziare i lavori prima dell'acquisizione di tale parere.



Posso presentare una CILA tardiva (intervento in corso d'esecuzione) qualora si stia intervenendo su un edificio di interesse?

Creato il: 30/10/2018
Aggiornato il: 25/11/2021

E' possibile presentare CILA tardiva per edifici tutelati in base all'art.73 del R.E. solamente qualora sia stato acquisito, preventivamente all'inizio dei lavori, preparere favorevole della CQAP e le opere che si stanno realizzando rispecchiano quanto previsto nel preparere stesso.



In edificio del centro storico privo di licenza edilizia ed agibilità (ante 1939) dove esistono solo alcuni condoni edilizi o art.26, è possibile presentare la SCCEA per una singola unità immobiliare, senza presentare la SCCEA per le parti comuni?

Creato il: 30/10/2018
Aggiornato il: 23/11/2021

Vista la mancanza di agibilità dell'intero edificio, è possibile presentare la SCCEA per la singola U.I. asseverando quanto richiesto in riferimento alla singola unità immobiliare, ed inoltre, in riferimento all'intero edificio di cui fa parte:

  • documentazione relativa alla sicurezza statica e sismica (punto 5 del modulo 4 RER) che deve sempre riguardare l'intera unità strutturale (così come indicato all'art. 25 LR 15/2013 che prevede la possibilità di presentare agibilità parziale per singole U.I. solo nel caso siano completate le opere strutturali)
  • documentazione relativa gli allacciamenti fognari (punto 10 del modulo 4 RER), unitamente alla foto del sifone firenze.



È possibile presentare una CILA a sanatoria qualora siano state realizzate opere che abbiano carattere strutturale?

Creato il: 09/10/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

No. L’art.7 comma 4 lettera A della L.R. 15/2013 prevede che possa essere depositata la CILA (ordinaria o a sanatoria) solo per opere classificabili come “Manutenzione Straordinaria” che non riguardino parti strutturali o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.



Per un titolo edilizio di un immobile legittimato da licenza antecedente il 1942 seguita da presentazione di planimetria catastale sempre antecedente il ‘42, chiedo a quale dei due documenti fare riferimento per attestare la legittimità.

Creato il: 09/05/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

Si faccia riferimento a quanto previsto dall'art.9 bis comma 1 bis del D.P.R.380/01 che recita:
"Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto"



Vorrei sapere se la realizzazione di un pergolato rientra negli interventi di edilizia libera, così come definiti dal Glossario allegato al DM 2 marzo 2018.

Creato il: 09/05/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

La realizzazione di un pergolato rientra nell’edilizia libera e non è soggetta a deposito di alcun titolo se lo stesso è a servizio di un’abitazione, risulta inferiore a 30 mq come da punto B1.3 atto di indirizzo interventi privi di rilevanza della DGR 2272/2016, ed è ancorato al suolo tramite elementi rimovibili.
In aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 DLgs 42/2004, è necessario richiedere l'autorizzazione paesaggistica.



Nella documentazione del deposito di SCCEA occorre allegare obbligatoriamente l’APE?

Creato il: 15/02/2018
Aggiornato il: 23/11/2021

Si se si presenta la segnalazione di SCCEA per:
- intervento edilizio che rientra nei casi di cui all’art.3, c.2, dell’Allegato A del DGR1275/2015;
- immobile privo di agibilità senza la realizzazione di lavori

 

nota:
APE = Attestato di Prestazione Energetica



E' possibile depositare il solo Certificato di Conformità Edilizia?

Creato il: 15/02/2018
Aggiornato il: 23/11/2021

E' possibile nel caso in cui si presenti la Segnalazione a conclusione di un titolo edilizio, attestando, limitatamente ai soli lavori effettuati, la conformità al progetto presentato (Modulo 3 Quadro a punto a.1.4);
qualora l'immobile risulti sprovvisto di agibilità è necessario evidenziare che l'unità immobiliare/intero edificio continua a essere priva di agibilità (punto a.1.4.1)



Può essere depositata SCCEA parziale per una o alcune unità immobiliari interessate da un unico titolo edilizio?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Si, è possibile depositare SCCEA per singole unità immobiliari per le quali sia stata data la fine lavori parziale.



All'interno di un condominio posso presentare SCCEA per una singola unità immobiliare

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Si, è possibile depositare SCCEA per la singola unità immobiliare.



Nella documentazione del deposito di SCCEA occorre allegare sempre l’autorizzazione allo scarico?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

L'autorizzazione allo scarico è sempre obbligatoria, fatto salvo il caso in cui le opere realizzate non abbiano comportato la variazione all'impianto di allacciamento alla rete fognaria.



Posso presentare un SCCEA per le sole parti comuni? quindi con deposito di SCCEA parziale?

Creato il: 16/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Sì, è possibile presentare segnalazione certificata di agibilità parziale o conformità edilizia limitatamente alle parti comuni del fabbricato.

 



La sanzione per il ritardo o la mancata presentazione della SCCEA è dovuta, in seguito a rilascio o a deposito di titolo edilizio a sanatoria?

Creato il: 16/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

La sanzione non è dovuta in quanto, ai sensi dell'art. 23 c.1 LR 15/2013, non è previsto l'obbligo del deposito della SCCEA per i titoli a sanatoria.



In caso di opere eseguite su un'unità immobiliare autonoma (negozio / magazzino) che non ha collegamenti con le parti comuni dell’edificio, devo presentare un deposito di SCCEA parziale o complessivo?

Creato il: 26/09/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Si può presentare segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità parziale dell’unità immobiliare.



E' obbligatorio il deposito di una SCCEA per la realizzazione di un parcheggio a raso, senza presenza di volumi in genere?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Se si tratta di intervento realizzato con CILA il deposito della SCCEA è facoltativo.


 



E' obbligatoria la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCCEA) per interventi soggetti a CILA e/o a SCIA a sanatoria?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

In base all'art. 23 della LR 15/2013 non è obbligatorio il deposito della SCCEA.
Il facoltativo deposito non è soggetto alle sanzioni per tardiva presentazione.

Si rammenta che l'opera sanata, in mancanza di deposito di SCCEA, sarà legittima ma non provvista di agibilità.



La SCCEA deve essere depositata per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere soggette a CILA?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

No, in base all'art. 23 c.1 della LR 15/2013 non è obbligatorio il deposito della SCCEA.


 



E' prevista la prescrizione della sanzione pecuniaria per la ritardata o mancata presentazione della SCCEA, qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla fine dei lavori?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, se sono trascorsi più di 5 anni e 15 giorni dalla fine dei lavori e non sono stati assunti atti di interruzione della prescrizione, il diritto a riscuotere la sanzione è prescritto.

 


 



Come si determina la sanzione per il ritardo o la mancata presentazione della SCCEA?

Creato il: 29/06/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Per i titoli edilizi la cui validità sia scaduta prima del 28/9/2013, la sanzione pecuniaria è pari a € 464,00 in base all'art. 12 del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia" allegato alla Delibera O.d.G 231/2016.

Per i titoli con scadenza di validità successiva al 28/09/2013, la tardiva richiesta di SCCEA comporta il pagamento di una sanzione pari a € 100,00 al mese per unità immobiliare, fino ad un massimo di 12 mesi.  Trascorso tale termine, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di € 1000,00 per mancata presentazione della domanda di SCCEA in aggiunta alla sanzione per tardiva richiesta (commi 1 e 2 dell’articolo 26 della LR 15/2013)