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FAQ - Tipi di intervento
Vorrei installare una VEPA (vetrate panoramiche amovibili), cosa prevede la normativa?
Creato il: 12/10/2022
Aggiornato il: 12/10/2022
Il Decreto Legge n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 142/2022 ha esteso gli interventi rientranti nella classificazione di “edilizia libera” le vetrate panoramiche (quindi materiale vetro) amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA: pertanto, alla luce della nuova normativa, la loro realizzazione non necessita il deposito di titoli edilizi.
La misura di semplificazione risulta riservata agli interventi di realizzazione e di installazione di vetrate panoramiche con le seguenti caratteristiche:
- siano amovibili e totalmente trasparenti;
- siano dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio;
- non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici utili;
- non siano tali da comportare il mutamento della destinazione d'uso;
- favoriscano una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Solo in presenza di tutti questi requisiti l’intervento potrà essere qualificabile come
L'installazione di tali vetrate risulta essere sottoposta a preparere preventivo della CQAP qualora interessino edifici tutelati dalla vigente strumentazione urbanistica edilizia (edifici SA, CT, SAM e CTN)
L'installazione di tali vetrate dovrà essere sottoposta ad autorizzazione paesaggistica semplificata qualora rientrando nei casi previsti dall'allegato B punto B.3 del DPR 31/2017.
Sono fatte salve le procedure abilitative previste dal D.Lgs.42/04 per quanto concerne la parte II (Beni Culturali)
In un giardino di proprietà esclusiva vorrei realizzare un box attrezzi come definito all'art. 85 del R.E. E’ possibile realizzarlo in “edilizia libera” , come da “Glossario edilizia libera” allegato al DM 2 marzo 2018?
Creato il: 09/05/2018
Aggiornato il: 24/11/2021
I manufatti per il deposito degli attrezzi rientrano nella voce n.48 del Glossario edilizia libera (D.M. 2/3/18) solamente se installati nelle aree di pertinenza di edifici residenziali, se attuate nei limiti e nelle dimensioni di cui all'art. 85 del R.E., nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti fra cui il rispetto minimo delle distanze di cui al punto c.2 del R.E. e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
Nel caso l’intervento ricada in una zona vincolata ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/2004, la realizzazione di manufatti per il ricovero degli attrezzi è soggetta a preventiva autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata se rientrante nei casi disciplinati dal punto B.29 dell'allegato B al DPR 31/17, altrimenti occorre presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria.
E’ possibile realizzare una copertura laterale di un pergolato in edilizia libera?
Creato il: 09/05/2018
Aggiornato il: 24/11/2021
Le coperture laterali, consistenti in elementi facilmente amovibili di materiale plastico/tessile avvolgibile "leggero", privo di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che le possano connotare come costruzione, qualora realizzate su pergolati di servizio all’abitazione rientrano negli interventi previsti dal Glossario dell’edilizia libera allegato al DM 2 marzo 2018.
Quali caratteristiche devono avere le tende e altri elementi di arredo per rientrare negli interventi di edilizia libera, così come definiti dal Glossario allegato al DM 2 marzo 2018?
Creato il: 09/05/2018
Aggiornato il: 07/08/2023
Si evidenzia che per Tenda, Pergotenda,Tenda a Pergola, Copertura leggera di arredo di cui al punto 50 del Glossario dell’edilizia libera allegato al DM 2 marzo 2018, si intendono elementi facilmente amovibili e retrattili, fra cui anche le lamelle fisse ed eventualmente retrattili.