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FAQ - Tipi di intervento

Vorrei installare una VEPA (vetrate panoramiche amovibili), cosa prevede la normativa?

Creato il: 12/10/2022
Aggiornato il: 12/10/2022


Il Decreto Legge n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 142/2022 ha esteso gli interventi rientranti nella classificazione di “edilizia libera” le vetrate panoramiche (quindi materiale vetroamovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA: pertanto, alla luce della nuova normativa, la loro realizzazione non necessita il deposito di titoli edilizi. 

 

La misura di semplificazione risulta riservata agli interventi di realizzazione e di installazione di vetrate panoramiche con le seguenti caratteristiche:

siano amovibili e totalmente trasparenti;

siano dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio;

non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici utili;

non siano tali da comportare il mutamento della destinazione d'uso;

favoriscano una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;

- abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

 

Solo in presenza di tutti questi requisiti l’intervento potrà essere qualificabile come edilizia libera.

 

L'installazione di tali vetrate risulta essere sottoposta a preparere preventivo della CQAP qualora interessino edifici tutelati dalla vigente strumentazione urbanistica edilizia (edifici SA, CT, SAM e CTN) 

 

L'installazione di tali vetrate dovrà essere sottoposta ad autorizzazione paesaggistica semplificata qualora rientrando nei casi previsti dall'allegato B punto B.3 del DPR 31/2017.

 

Sono fatte salve le procedure abilitative previste dal D.Lgs.42/04 per quanto concerne la parte II (Beni Culturali)



Per avere certezza sulla realizzazione di dotazioni pubbliche in caso di intervento diretto (Su comprese tra 7.000 e 20.000 mc) si può richiedere all’Ufficio di Piano una valutazione preventiva al deposito/richiesta del titolo abilitativo edilizio

Creato il: 24/05/2022
Aggiornato il: 24/05/2022

 

Sì, questa possibilità è ammessa dal Regolamento edilizio, art. 8, comma 2.3, mediante una apposita procedura che definisce l’obbligo di realizzazione delle dotazioni ovvero la possibilità di monetizzarle in tutto o in parte. Questa possibilità non è preclusa dal fatto che l’azione 2.2a del PUG al paragrafo 2086 richieda di formulare l’istanza al momento del deposito/richiesta del titolo, in quanto è competenza del Regolamento definire gli aspetti procedurali inerenti i titoli edilizi. La procedura preventiva è particolarmente consigliata nel caso in cui dal suo esito potesse dipendere la qualificazione dell’intervento come di RU o di RE.



La realizzazione di dotazioni territoriali (infrastrutture per la mobilità, parcheggi, aree verdi pubbliche, reti e servizi pubblici) configura necessariamente un intervento di RU o può essere realizzata anche in maniera contestuale ad un intervento RE?

Creato il: 24/05/2022
Aggiornato il: 24/05/2022

 

Fermo restando quanto sopra indicato, qualora l’intervento comporti la sostituzione di un tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, realizzando quanto meno la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati o della rete stradale, anche mediante l’inserimento di nuove dotazioni territoriali, si configura l’intervento di RU. Qualora l’intervento mantenga inalterata la rete stradale e la configurazione degli isolati e non modifichi i lotti se non per l’inserimento di modeste dotazioni perimetrali al lotto stesso (ad esempio parcheggi, percorsi pedonali o ciclabili, aree verdi), finalizzati a soddisfare carenze pregresse, l’intervento può essere incluso in quello di RE.



Che cosa distingue un intervento di ristrutturazione edilizia (RE) da un intervento di ristrutturazione urbanistica (RU)?

Creato il: 24/05/2022
Aggiornato il: 24/05/2022

 

La definizione degli interventi edilizi è contenuta nella Parte prima, lettera b1 del Regolamento edilizio, che richiama le definizioni di legge, contenute nell’ALLEGATO “Definizione degli interventi edilizi” di cui all’art.9, c.1 della LR 15/2013, in particolare nelle lettere f (Ristrutturazione edilizia) e h (Ristrutturazione urbanistica) dello stesso. Queste definizioni sono le uniche applicabili per la qualificazione della tipologia di intervento che si intende realizzare e quindi per l’applicazione delle norme urbanistiche e procedurali conseguenti.

Poiché queste definizioni contengono alcuni termini di uso comune, non oggetto dall’Allegato II – Definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (richiamato nella Parte prima, lettera a del Regolamento edilizio), si ritiene opportuno precisarne i contenuti per facilitare l’interpretazione dei diversi casi che si possono presentare a chi intende proporre interventi.

Per la definizione richiamata, sono interventi di Ristrutturazione urbanistica «gli interventi volti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale».

Considerato che non esistono definizioni di tessuto urbanistico-edilizio che abbiano un fondamento legislativo/normativo, e che quelle di carattere tecnico (ad esempio la definizione di tessuto urbano contenuta nel Glossario dell’Agenzia del Territorio: “l’insieme dell’edificato e dell’inedificato costituente le zone urbane”) esprimono un concetto molto ampio, valido per considerazioni sintetiche ma non sempre utile rispetto a casi specifici, occorre innanzitutto notare che, anche se gli interventi di RU non possano considerarsi esauriti nei casi di sostituzione del tessuto urbanistico edilizio da attuarsi tramite la «modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale», sicuramente queste due casistiche rappresentano esemplificazione di interventi di RU; quindi quando l’intervento presenti almeno una di queste casistiche è sicuramente riconducibile alla RU.

  1. modificazione del disegno dei lotti. Questo caso ha luogo quando il disegno dei lotti nella situazione prima dell’intervento è differente da quello che si realizza attraverso l’intervento. Il progetto dovrà quindi verificare la situazione di partenza (il lotto o i lotti nello stato di fatto), per verificare che essa non venga modificata. Il lotto è così definito nelle Definizioni tecniche uniformi “6. Lotto: Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi.” Il lotto non è definibile né dal punto di vista dimensionale, né dal punto di vista della proprietà (vedi definizione nel Glossario Agenzia del Territorio), ma dal fatto che uno strumento urbanistico vigente al momento dell’edificazione ha reso possibile la costruzione dell’edificio. Quindi, per dimostrare che un intervento edilizio è di RE e non di RU, è necessario dimostrare che l’intervento non avviene mediante modificazione del disegno del (o dei) lotti interessati, per come essi sono conformati al momento dell’intervento. L’accorpamento di più lotti o il frazionamento di un lotto in più nuovi lotti identifica quindi l’intervento di RU.
     
  2. modificazione del disegno degli isolati e della rete stradale: per “isolato” si intende “uno spazio costruito omogeneo, di dimensioni limitate, costituito da uno o più edifici, delimitato da elementi di viabilità, o da altri spazi scoperti comunque aperti al libero transito” e per “strada” “una fascia di terreno opportunamente strutturata per consentire la circolazione di pedoni e veicoli” (Glossario AdT o anche “area ad uso pubblico destinata alla circolazione di persone, veicoli o animali”, Codice della Strada art. 2); l’isolato è in genere costituito da un’aggregazione di lotti; anche in questo caso la valutazione riguarda la modificazione di isolati, quindi ad esempio l’introduzione di nuove strade interne a un isolato oppure la realizzazione di nuove strade tangenti un lotto che definiscono un nuovo isolato. Questo secondo caso può quindi darsi indipendentemente dal precedente: il lotto rimane sostanzialmente quello originario, ma al suo intorno vengono inserite nuove strade che realizzano un isolato, configurando quindi l’intervento RU.

Si richiama inoltre il parere reso dal “Servizio giuridico del territorio, disciplina dell’edilizia, sicurezza e legalità” della Regione Emilia-Romagna il 29 dicembre 2021, prot. 1190176 che nella parte esemplificativa indica anche i seguenti casi di intervento riconducibili a RU:

a. il frazionamento del lotto originario di intervento (Lett B, pag. 4);

b. la definizione di differenti indici di edificabilità per ciascun lotto (Lett B, pag. 4);

c. la realizzazione o il rifacimento di dotazioni territoriali (Lett B, pag. 4);

d. la realizzazione di tratti di infrastrutture per la mobilità, di parcheggi, di reti e servizi pubblici (Lett. B, pag. 4);

e. gli interventi da eseguire con trasferimento di volumetrie da un lotto ad un altro (lett. C, pag. 4).



Nel cercare di capire quali siano gli usi ammissibili in una determinata zona del territorio comunale, come posso fare per capire se nella zona sia consentito (o escluso) l'intervento di cambio d'uso verso l'abitativo?

Creato il: 24/03/2022
Aggiornato il: 31/03/2022

Premessa:

Quando era vigente il Psc ex LR 20/2000, il territorio era articolato in Ambiti e il Rue specificava di quali usi fosse escluso l’insediamento o quali usi potevano essere insediati previa valutazione preventiva che attestasse la sostenibilità di quell’uso in quell’ambito.

La LR 24/2017 chiede anche al PUG di disciplinare il governo degli usi e delle trasformazioni, legandoli però ad una conformazione che dipende dal tipo di intervento:

  • per gli interventi di qualificazione edilizia è il PUG a fissare la gamma degli usi ammissibili, definendone requisiti e condizioni di sostenibilità,
  • per gli interventi urbanistici saranno gli strumenti di attuazione del piano (titoli convenzionati, accordi operativi, piani attuativi di iniziativa pubblica) a definire le destinazioni d’uso sostenibili.

La LR 24/2017 chiede quindi che gli usi siano disciplinati in ragione della loro sostenibilità ambientale e territoriale, precisando norme specifiche solo per i centri storici (dove è obbligatorio disciplinarli per “evitare rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato”) e per il territorio rurale, dove sono ammesse in linea generale le “trasformazioni urbanistiche ed edilizie che siano funzionali all'attività agricola e a quelle ad essa connesse”.

Il PUG, con la Disciplina del Piano, in una logica di sostenibilità delle trasformazioni, ma anche di semplificazione della normativa, disciplina gli usi in relazione agli obiettivi e alle strategie in cui è articolato; con la Tavola dei Vincoli riconosce eventuali limitazioni agli usi che derivano dalla tutela del bene vincolato; con la VALSAT (punto 4.1.3) definisce il contenuto degli approfondimenti sulla compatibilità degli interventi edilizi che devono essere presentati laddove indicato dalla Disciplina o contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo o nell’ambito di una valutazione preventiva richiesta dall’interessato ai sensi dell’art. 9 del Regolamento edilizio.

Non sono quindi più zone urbanistiche o ambiti a orientare l’ammissibilità degli usi, anche se il PUG contiene i riferimenti cartografici necessari per verificare l’ammissibilità degli usi nel caso di interventi di qualificazione edilizia che comportino cambio di destinazione d’uso (nelle “prescrizioni per gli interventi edilizi” di ogni Azione e nei corrispondenti layer cartografici).

In generale gli usi sono ammessi ovunque, salvo esclusioni esplicitamente contenute nelle “Prescrizioni per interventi edilizi” (paragrafo delle Azioni della Disciplina di Piano), approfondimenti sulla compatibilità o altre condizioni specifiche.

 

Conclusioni relative al quesito specifico:

Supponendo che il cambio d’uso che si deve effettuare sia contestuale ad un intervento di qualificazione edilizia, si può quindi estrapolare dalla normativa comunale sopra citata se l’uso residenziale sia escluso, da valutare o soggetto a condizioni specifiche.

Prendendo ad esempio l’Azione 1.1a del PUG, l’insediamento dell’uso residenziale risulta:

Ad ulteriore esempio, nel caso in cui l'intervento fosse soggetto alle prescrizioni di cui all'Azione 2.2c (2108)  l'insediamento dell'uso residenziale risulta così escluso: 

  • nel territorio urbanizzato non è ammesso il cambio di destinazione d'uso dalla categoria funzionale commerciale (E) verso funzioni residenziali (A) di unità legittime esistenti alla data di approvazione del presente Piano e poste al primo piano fuori terra.

Utilizzando le mappe on-line >>  si può verificare nella Disciplina di Piano tutte le Azioni che si esplicano sull’immobile di interesse e le prescrizioni che ne derivano. Si suggerisce comunque una verifica puntuale dell’oggetto di interesse contattando lo Sportello SUE http://dru.iperbole.bologna.it/scrivania esplicitando i riferimenti localizzativi.



In caso di QE trasformativa, per esempio demolizione e ricostruzione, come si valuta la “conservazione” della funzione E esistente al primo piano fuori terra o il non cambio d’uso verso la funzione A?

Creato il: 16/12/2021
Aggiornato il: 16/12/2021

Si ritiene coerente con la prescrizione dell'azione 2.2c, p. 2108, in caso di QE trasformativa, la previsione al primo piano fuori terra di una Su di progetto destinata a funzioni E, o ad altre funzioni verso cui è ammissibile il cambio d’uso, pari alla Su destinata a E nello stato di fatto: soddisfatta questa condizione, il progetto può prevedere l'inserimento di ulteriori funzioni all'interno del Vt.

Si ritiene fondamentale che il mantenimento della superficie presente nello stato di fatto destinata a funzione (E) avvenga nel progetto integralmente al primo piano fuori terra, dal momento che la prescrizione dell'azione 2.2c tutela esplicitamente e solamente gli usi con quella particolare localizzazione.



Posso realizzare posti auto pertinenziali scoperti in area libera ai sensi del PUG e RE vigenti?

Creato il: 25/11/2021
Aggiornato il: 25/11/2021

Nel territorio urbanizzato, sono ammessi interventi di qualificazione edilizia conservativa che prevedano la realizzazione di posti auto scoperti a condizione di rispettare quanto previsto dall’azione 1.2b del PUG (capoverso 1098) e di quanto previsto dall'obiettivo E19 dell'art.27 del R.E. (comma 3.2).



Quando è possibile applicare la sanzione ridotta di 516 euro in una CILA?

Creato il: 23/11/2021
Aggiornato il: 23/11/2021

La sanzione ridotta è applicabile in una CILA quando si rispettano i presupposti disciplinati dall’art 16 bis della legge regionale  23/2004 e sue modifiche, previste nell’art 10 LR. 20 maggio 2021 n. 5, in particolare Il comma 4 bis, purche’ non si alterino le superfici utili e accessorie, non si effettuino cambi d’uso rilevanti urbanisticamente e non si apportino modifiche ai prospetti.

Il SUE ha predisposto uno specifico modulo per questo atto notorio, reperibile nella sezione Modulistica del sito dipartimentale.

 



Quale titolo serve depositare per modificare la foratura che affaccia su una loggia già legittimamente chiusa?

Creato il: 27/05/2021
Aggiornato il: 23/11/2021

L'intervento di modifica della/e foratura/e che affacciano su una loggia già legittimamente chiusa risulta essere opera interna di manutenzione straordinaria soggetta a deposito di SCIA o CILA a seconda che necessiti o meno il deposito del progetto per la riduzione del rischio sismico.

 



Come viene classificato l'intervento di chiusura di loggia e contestuale modifica della foratura che affaccia sulla stessa?

Creato il: 27/05/2021
Aggiornato il: 23/11/2021

A seguito dell'entrata in vigore della L.R.14/2020 che ha apportato modifiche alla L.R.15/2013, l'intervento di chiusura di loggia tramite l'installazione di infisso risulta essere soggetto a deposito di SCIA in quanto trattasi di modifica prospettica.

L'intervento risulta essere classificato come manutenzione straordinaria come da lettera b) dell'allegato alla L.R.15/2013.

Nelle zone e negli immobili soggetti a tutela di cui al D.Lgs 42/04 l'intervento viceversa risulta essere classificato come ristrutturazione edilizia in quanto rientrante nella lettera f) dell'allegato di cui sopra.

 



Come viene classificato l'intervento di modifica di una foratura che affaccia su una loggia?

Creato il: 27/05/2021
Aggiornato il: 23/11/2021

L'intervento comporta una modifica prospettica e rientra nelle opere di manutenzione straordinaria come da lettera b) dell'allegato alla L.R.15/2013.

Nelle zone e negli immobili soggetti a tutela di cui al D.Lgs 42/04 l'intervento viceversa risulta essere classificato come ristrutturazione edilizia in quanto rientrante nella lettera f) dell'allegato di cui sopra.

 



Quale titolo serve depositare per modificare la foratura che affaccia su una loggia?

Creato il: 27/05/2021
Aggiornato il: 23/11/2021

L'intervento di modifica delle forature che affacciano su una loggia risulta essere opera soggetta a deposito di SCIA in quanto trattasi di modifica prospettica.

 



Come viene classificato l'intervento di chiusura di loggia con la sola installazione di un infisso?

Creato il: 27/05/2021
Aggiornato il: 23/11/2021

L'intervento comporta una modifica prospettica e rientra nelle opere di manutenzione straordinaria come da lettera b) dell'allegato alla L.R.15/2013.

Nelle zone e negli immobili soggetti a tutela di cui al D.Lgs 42/04 l'intervento viceversa risulta essere classificato come ristrutturazione edilizia in quanto rientrante nella lettera f) dell'allegato di cui sopra.

 



Quale titolo edilizio occorre depositare per la chiusura di una loggia con la sola installazione di un infisso?

Creato il: 27/05/2021
Aggiornato il: 23/11/2021

A seguito dell'entrata in vigore della L.R.14/2020 che ha apportato modifiche alla L.R.15/2013, l'intervento di chiusura di loggia tramite l'installazione di infisso risulta essere soggetto a deposito di SCIA in quanto trattasi di modifica prospettica.

L'intervento risulta essere classificato come manutenzione straordinaria come da lettera b) dell'allegato alla L.R.15/2013.

Nelle zone e negli immobili soggetti a tutela di cui al D.Lgs 42/04 l'intervento viceversa risulta essere classificato come ristrutturazione edilizia in quanto rientrante nella lettera f) dell'allegato di cui sopra.

 

 



Quale e' il campo di applicazione delle previsioni dell'art. 27 - azione 1.1a - del Regolamento Edilizio in materia di superamento delle barriere architettoniche?

Creato il: 19/05/2021
Aggiornato il: 23/11/2021

L'art.27 azione 1.1a  in caso di richieste riguardo l’accessibilità dei fabbricati negli interventi di edilizia diretta non modifica le previsioni della normativa nazionale in vigore:

dovranno essere garantiti “livelli prestazionali di eccellenza” per poter accedere all'incentivo volumetrico di cui all'azione 1.1a del PUG.

 



Quando la realizzazione di cappotto termico esterno comporta una modifica prospettica?

Creato il: 25/02/2021
Aggiornato il: 24/11/2021

Si ha modifica prospettica qualora si intervenga sui vani architettonici delle forature esistenti (es. risvolto del cappotto all'interno del vano architettonico).

 



Quale titolo abilitativo devo depositare per la realizzazione di un cappotto termico esterno?

Creato il: 25/02/2021
Aggiornato il: 24/11/2021

 L'intervento, qualora non comporti modifiche prospettiche e non comporti il deposito del progetto per la riduzione del rischio sismico, è attuabile tramite deposito di CILA; viceversa sarà necessario depositare una SCIA.

 



Oblazione: in caso di opere non regolari deve essere pagata per ogni unità o può essere cumulativa?

Creato il: 25/02/2021
Aggiornato il: 24/11/2021

Nel caso di abusiva realizzazione di opere - anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate - in un unico edificio in fase di costruzione dello stesso o in esecuzione di un unico progetto, l'intervento sarà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo, con conseguente irrogazione della sanzione prevista per tale fattispecie.

 



Un titolo, che preveda sia sanatoria che opere di progetto, può essere presentato sia dall'amministratore (con delega di tutti gli interessati) sia da uno dei proprietari con delega degli altri?

Creato il: 25/02/2021
Aggiornato il: 24/11/2021

Sì, il titolo abilitativo può essere depositato a nome dell'amministratore o a nome di un condomino qualora muniti di procura da parte degli altri proprietari.

 



Si può presentare una pratica unica a sanatoria per un condominio che riguarda più unità?

Creato il: 25/02/2021
Aggiornato il: 24/11/2021

Sì, è possibile presentare una pratica unica per l'intero condominio.

 



Oggi, approvati PUG e nuovo Regolamento Edilizio, esiste un articolo simile al vecchio art 100 del precedente RUE per far valere la prescrizioni di abusi minori?

Creato il: 23/12/2020
Aggiornato il: 23/11/2021

Il nuovo Regolamento Edilizio (RE) NON contiene più una norma simile all'art. 100 del previgente RUE.

 

Per sanare eventuali difformità di dovranno utilizzare le prescrizioni dettate dalle norme regionali, e nello specifico:

- art. 17, commi 1 e/o 2 della LR 23/2004

- art. 17 bis della LR 23/2004

- art. 19 bis, commi 1 bis e/o 1 ter LR 23/2004



Posso realizzare un cappotto termico esterno su un edificio classificato come "culturale testimoniale"?

Creato il: 17/12/2020
Aggiornato il: 24/11/2021

L'intervento risulta essere fattibile nelle more dell'art.73 del R.E. e in ogni caso previo parere favorevole della CQAP.



Posso prevedere un cappotto termico su suolo pubblico?

Creato il: 17/12/2020
Aggiornato il: 24/11/2021

La casistica indicata è soggetta alla procedura di autorizzazione prevista dalla determinazione dirigenziale visionabile al seguente link:

http://dru.iperbole.bologna.it/show?news=notizie%252Fprocedura-operativa-cappotti-termici-e-locali-interrati-al-confine-con-aree-pubbliche



Ho riscontrato delle difformità prospettiche rispetto l'ultimo titolo che legittima l'immobile come mi devo comportare?

Creato il: 17/12/2020
Aggiornato il: 24/11/2021

E' necessario provvedere alla legittimazione delle opere difformi con apposito titolo da presentarsi preventivamente all'eventuale deposito del titolo per la realizzazione di cappotto termico esterno per il quale si intende usufruire degli incentivi di cui all'art.119 del D.L.34/2020.
In ogni caso l'oggetto dell'intervento deve essere legittimo. Sono fatte salve le varie tipologie di tolleranze costruttive di cui all'art.19bis L.R.23/2004.



Quale tipo di pratica deve essere presentata per la realizzazione di un cappotto termico (no "ecobonus" di cui all'art.119 del D.L.34/2020)?

Creato il: 17/12/2020
Aggiornato il: 24/11/2021

Qualora la realizzazione di cappotto termico non comporti deposito del progetto per la riduzione del rischio sismico e non modifichi le forometrie dei prospetti, è sufficiente depositare una CILA.

Viceversa se necessita di deposito del progetto strutturale e/o la soluzione progettuale modifica le forometrie dei prospetti, risulta necessario depositare una SCIA.

In ogni caso la realizzazione del cappotto deve rispettare quanto previsto dalla DGR 967/2015.



Con le modalità di calcolo oneri in vigore dal 30/09/2019, il frazionamento non relativo all’intero edificio quando non è oneroso?

Creato il: 12/11/2019
Aggiornato il: 24/11/2021

Il frazionamento non relativo ad intero edificio, risulta non oneroso nei casi previsti dall'art.32 lett."g" L.R. 15/2013:

"il frazionamento di unità immobiliari eseguito con opere di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento di destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'art.28, comma 3"

Relativamente al  Cambio d’uso, c'è aumento di Carico Urbanistico se si verifica una delle seguenti condizioni:

  • aumento della somma delle “%” di dotazioni territoriali richieste (PU e VE)
  • aumento delle quote relative agli oneri di urbanizzazione



Devo ottenere il parere della CQAP nel caso di una variante ad un titolo edilizio presentato o depositato prima del 1 luglio 2017, relativo ad un edificio classificato "di interesse documentale"?

Creato il: 10/10/2019
Aggiornato il: 24/11/2021

Sulla base della Delibera del Consiglio Comunale P.G. 482773/2018 di Approvazione alla variante del RUE che, confermando quanto già disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale PG. 441117/2017, dispone di:
"escludere dal parere della CQAP le varianti non essenziali, se relative ad opere interne, di titoli presentati e depositati prima del 1 luglio 2017, data di entrata in vigore della L.R. 12/2017, per il solo periodo di validità triennale del titolo"



Quali sono gli oneri da pagare in caso di Cambio d’Uso con Aumento di Carico Urbanistico?

Creato il: 09/10/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

Il Cambio d’Uso con Aumento di Carico Urbanistico prevede:

  • il versamento della differenza tra gli oneri per l’uso di arrivo e quelli per l’uso di partenza entrambi riferiti alla voce "Nuova Costruzione",
  • il versamento dell’intera quota relativa alla monetizzazione delle dotazioni territoriali, così come indicato all’azione 2.2a del P.U.G..



In caso di un intervento di frazionamento di Unità Immobiliare con Cambio d’Uso, è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali?

Creato il: 09/10/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

Se il Mutamento d'uso non comporta aumento di Carico Urbanistico (valutato come dall'azione 2.2a del PUG) il frazionamento viene eseguito con opere di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo senza aumento della superficie calpestabile, ai sensi dell'art.28, comma 3 L.R.15/2013, l'intervento non è oneroso.
Se invece, il Mutamento d'uso comporta un aumento del Carico Urbanistico (valutato in base a quanto stabilito dall'azione 2.2a del PUG), sono dovuti gli oneri di urbanizzazione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali per l'intera superficie trasformata.

Per la seconda possibilità, si rimanda alla consultazione della FAQ “Cambio d’uso con Aumento di Carico Urbanistico”.



In un giardino di proprietà esclusiva vorrei realizzare un box attrezzi come definito all'art. 85 del R.E. E’ possibile realizzarlo in “edilizia libera” , come da “Glossario edilizia libera” allegato al DM 2 marzo 2018?

Creato il: 09/05/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

I manufatti per il deposito degli attrezzi rientrano nella voce n.48  del Glossario edilizia libera (D.M. 2/3/18) solamente se installati nelle aree di pertinenza di edifici residenziali, se attuate nei limiti e nelle dimensioni di cui all'art. 85 del R.E., nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti fra cui il rispetto minimo delle distanze di cui al punto c.2 del R.E. e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
Nel caso l’intervento ricada in una zona vincolata ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/2004, la realizzazione di manufatti per il ricovero degli attrezzi è soggetta a preventiva autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata se rientrante nei casi disciplinati dal punto B.29 dell'allegato B al DPR 31/17, altrimenti occorre presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria.



E’ possibile realizzare una copertura laterale di un pergolato in edilizia libera?

Creato il: 09/05/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

Le coperture laterali, consistenti in elementi facilmente amovibili di materiale plastico/tessile avvolgibile "leggero", privo di  quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che le possano connotare come costruzione, qualora realizzate su pergolati di servizio all’abitazione rientrano negli interventi previsti dal Glossario dell’edilizia libera allegato al DM 2 marzo 2018.



Quali caratteristiche devono avere le tende e altri elementi di arredo per rientrare negli interventi di edilizia libera, così come definiti dal Glossario allegato al DM 2 marzo 2018?

Creato il: 09/05/2018
Aggiornato il: 07/08/2023

Si evidenzia che per Tenda, Pergotenda,Tenda a Pergola, Copertura leggera di arredo di cui al punto 50 del Glossario dell’edilizia libera allegato al DM 2 marzo 2018, si intendono elementi facilmente amovibili e retrattili, fra cui anche le lamelle fisse ed eventualmente retrattili.



L'affitto di singoli locali all'interno di un'unica unità immobiliare ad uso ufficio si può identificare come un frazionamento di unità immobiliare?

Creato il: 13/02/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

No se i servizi e l’accesso risultano comuni; altrimenti l’intervento descritto si configura come frazionamento.

 



Il cambio di destinazione d’uso senza opere può essere attuato con presentazione di CILA?

Creato il: 13/02/2018
Aggiornato il: 20/03/2024

Il mutamento della destinazione d’uso senza opere può avvenire fra funzioni appartenenti alla stessa categoria funzionale o verso funzioni appartenenti a categorie aventi un minore carico urbanistico. In tali casi il cambio, potrà attuarsi nell’ambito dell’attività di edilizia libera, con la presentazione di una CILA, come previsto dall’articolo 7 comma 4 lettera c) della LR 15/2013.
Se il mutamento della destinazione d’uso senza opere comporta un aumento del carico urbanistico, in tal caso è richiesta la presentazione di  una SCIA, come previsto dall’articolo 13 comma 1, lettera e) della LR 15/2013.
Si ricorda che il cambio di destinazione d’uso (anche senza aumento di carico urbanistico) con opere, che esulino dalla manutenzione ordinaria, è soggetto a deposito di SCIA.

Negli ambiti storici il cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, è sempre soggetto a SCIA.

 



Come si configura l'intervento di sostituzione o nuova posa di rivestimento esterno di un edificio? Quale titolo occorre presentare?

Creato il: 13/02/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

L'intervento di sostituzione, con o senza cambio di materiali o nuova posa di rivestimenti esterni, se aderenti alla facciata e privi di coibentazione, è riconducibile alla manutenzione ordinaria e non è soggetto alla presentazione di alcun titolo edilizio.

L'intervento di installazione di rivestimento esterno che implica un sistema di supporto, ancorato alla parete o autoportante, non aderente alla facciata (o con eventuale apposizione di coibente) risulta classificabile come:

  • Manutenzione straordinaria soggetta a presentazione di CILA se l'intervento rientra negli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità di cui alla DGR 2272/2016 e l'ispessimento della muratura esterna rispetta quanto indicato al c.4 e 5 dell'art. 5 della DGR 1548/2020 (adeguatamente documentato)
  • Manutenzione straordinaria soggetta a presentazione di SCIA se l'intervento non rientra negli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità di cui alla DGR 2272/2016 e l'ispessimento della muratura esterna rispetta quanto indicato al c.4 e 5 dell'art. 5 della DGR 1548/2020 (adeguatamente documentato)
  • Nuova Costruzione soggetta alla presentazione di Permesso di Costruire se l'ispessimento non rientra nei requisiti di cui al c.4 e 5 dell'art. 5 della DGR 1548/2020.

Si ricorda che su immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004, ove richiesto, andrà ottenuta la preventiva autorizzazione paesaggistica.



Nell'art. 85 del R.E. le casette per attrezzi da giardino dovrebbero essere poste in modo isolato nel giardino, mentre le tettoie ed i gazebo possono restare attaccati all'edificio: non possono anche loro stare addossati all'edificio principale?

Creato il: 13/02/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

Per essere considerate pertinenze, così come definite dall'art. 85 del R.E., i box per ricovero attrezzi da giardino, come stabilito dal richiamato requisito, devono essere posti in maniera isolata negli spazi pertinenziali scoperti delle abitazioni (pertinenze).



A quale tipologia di intervento edilizio è riconducibile l'accorpamento di una cantina ad un'unità immobiliare esistente trasformandola in SU?

Creato il: 13/02/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

Come stabilito dal DPR 380/01, all'art.3, comma 1, lettera “b”, si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria, soggetto quindi a deposito di CILA/SCIA onerosa ed al versamento della monetizzazione delle dotazioni.



In una attività commerciale non di vicinato esistente di prodotti non alimentari si prevede la vendita di prodotti alimentari per una piccola parte della superficie di vendita. Quali verifiche urbanistiche sono necessarie?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

E' necessario verificare la presenza dei parcheggi pertinenziali previsti dalla D.C.R. 1253/99 ed è dovuta la comunicazione al SUAP.
La verifica degli standard pertinenziali non è dovuta per le attività di vicinato.



È possibile realizzare su lastrico solare finestre a cupolino? Se si, quale è l’altezza massima dei muretti necessari per la loro posa?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

E' possibile la realizzazione di finestre a cupolino con un'altezza massima del muretto di appoggio di cm 20 per le coperture piane.



Posso realizzare una tettoia pertinenziale?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Una tettoia pertinenziale può essere realizzata nei limiti di cui all'art. 85 del R.E. e con le caratteristiche e dimensioni ivi previste.



È possibile mantenere altezze interne legittime se inferiori ai minimi individuati dal DM 5 luglio 1975?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

E' possibile nei termini di cui all'obbiettivo E16 dell'art.27 del R.E..
Qualora si intervenga sull'unità immobiliari occore rispettare quanto previsto dai punti 2 e 2.2 dell'articolo summenzionato. 



In caso di insediamento di un magazzino o deposito fino a 250 mq. (uso E4) che avviene attraverso un cambio d’uso, con aumento di carico urbanistico, sono dovute le dotazioni di parcheggio pubblico per urbanizzazione (PU) e Verde?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Sì, come previsto dall'azione 2.2a della disciplina del PUG, il cambio d'uso con aumento di carico urbanistico comporta differenti dotazioni territoriali.
In particolare, l'insediamento di un uso magazzino/deposito (E4) fino a 250 mq richiede la monetizzazione di PU ( 20% SU) e di V (60% della SU).



Nei casi di trasformazione di superficie accessoria (SA) in superficie utile (SU) è dovuta la monetizzazione delle dotazioni di parcheggio pubblico per urbanizzazione (PU)?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Il passaggio di superficie accessoria in superficie utile, sulla base all'azione 2.2a della disciplina del PUG, è soggetto al reperimento o alla monetizzazione delle dotazioni, sia che l’intervento sia soggetto a CILA che a SCIA.



Nel caso di insediamento di una attività commerciale alimentare fino a 1500 mq di Superficie di Vendita in una unità immobiliare già ad uso E3 ma per commercio non alimentare, quali sono le dotazioni da garantire?

Creato il: 16/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Le dotazioni pubbliche (PU e Verde) rimangono invariate pertanto non è dovuta monetizzazione a parità di superficie utile.
Le dotazioni pertinenziali (PE) dovranno invece essere verificate come da DCR 1253/99 e smei.



Devono essere reperite le dotazioni a parcheggio pertinenziale in caso di nuovo insediamento di attività commerciale con superficie di vendita inferiore a 250 mq in edificio esistente?

Creato il: 16/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Per l'insediamento di  attività commerciale di vicinato (Sv inferiore a 250 mq) in edificio esistente  non è mai richiesto il reperimento di parcheggio pertinenziale (PE) ai sensi dell'azione 2.2a del PUG.



E’ possibile sfruttare l’ampliamento di cui all’azione 1.1a del PUG per ampliare o creare nuove unità ad uso abitativo all’interno del vincolo “intorno aeroportuale” dove le Schede dei vincoli precludono l'insediamento di funzioni abitative?

Creato il: 16/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Si, è possibile ampliare le unità esistenti ma non crearne delle nuove, fatto salvo quanto previsto dal  PRA - Piano Rischio Areoportuale



A quale tipologia di intervento edilizio è riconducibile la trasformazione dei locali ad uso “saletta condominiale” in unità immobiliari autonome?

Creato il: 20/06/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Come stabilito dal DPR 380/01, art.3, comma 1, lettera "d", si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia.

 



A quale tipologia di intervento edilizio è riconducibile il recupero di sottotetti per fini abitativi?

Creato il: 20/06/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 11/1998, l’intervento si configura come ristrutturazione edilizia, anche se non comporta creazione di nuove unità immobiliari.

Il recupero di sottotetti è attuabile con deposito  di SCIA ed è soggetto al versamento degli importi relativi al Contributo di costruzione e alla Monetizzazione delle dotazioni territoriali qualora comportanti aumento di SU.



Il cambio d'uso da negozio (E4) a pubblico esercizio (E8) richiede la monetizzazione delle dotazioni?

Creato il: 16/06/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Sì, come previsto dall'azione 2.2a del PUG il cambio d'uso da E4 a E8 richiede la monetizzazione delle dotazioni previste per l’uso di progetto. Non è invece dovuto il contributo di costruzione.

 



Il cambio d'uso verso uso abitativo (A1) è sempre ammesso in Ambiti Storici?

Creato il: 15/06/2017
Aggiornato il: 20/03/2024

Lo strumento urbanistico in vigore prevede delle limitazioni di cui all'azione 1.1a del PUG: "Non è ammessa la realizzazione di alloggi, tramite il mutamento delle destinazioni d’uso verso funzioni residenziali (A) e il frazionamento di unità immobiliari, che abbiano affacci esclusivi su
portici e spazio pubblico, se le unità abitative si sviluppano nei soli piani terra con accesso diretto dallo spazio pubblico o da uno spazio privato di profondità minore di 3 metri"


Inoltre vale la limitazione di cui all'azione 2.4c sempre del PUG: "L’insediamento delle restanti funzioni è ammesso nel rispetto delle seguenti condizioni:....per la funzione residenziale in abitazioni singole (A1): alloggio minimo, come definito dal Regolamento edilizio - art. 27 - E17".

Negli ambiti storici il cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, è sempre soggetto a SCIA.

 



Il cambio di destinazione d'uso con opere superiori alla manutenzione ordinaria è soggetto a SCIA?

Creato il: 15/06/2017
Aggiornato il: 20/03/2024

Sì, il cambio di destinazione d’uso (anche senza aumento di carico urbanistico) con opere che esulino dalla manutenzione ordinaria, è soggetto a deposito di SCIA.

Negli ambiti storici il cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, è sempre soggetto a SCIA.



Il cambio di destinazione d’uso senza opere può essere attuato con presentazione di CILA?

Creato il: 15/06/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Si, ma solamente se non si verifica aumento di carico urbanistico.

 


 



Come si determina l'incremento di carico urbanistico in caso di cambio d'uso?

Creato il: 15/06/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Ai sensi dell'art.28 L.R. 15/2013, della Delibera di Consiglio Comunale PG 395967/2019 e dell'azione 2.2a del PUG, nei casi di Mutamento d'uso, si ha aumento di carico urbanistico quando:

 

  1. la differenza tra la somma delle quote unitarie degli oneri di urbanizzazione (U1+U2) previste per l'uso di progetto e per quello legittimo, risulta >0
  2. la differenza tra la somma delle % di Dotazioni territoriali (%PU+%V) previste per l’uso di progetto e per quello legittimo, risulta >0

Se si verifica il caso 1, risultano da corrispondere gli oneri di urbanizzazione (U1 + U2) calcolati come differenza tra gli oneri dovuti per l'uso di progetto e quelli dovuti per l'uso legittimo, utilizzando la quota relativa alla Nuova Costruzione applicata a tutta la superficie oggetto di Cambio d'uso.
Se si verifica il caso 2, risulta da corrispondere la monetizzazione per intero delle Dotazioni Territoriali previste per l'uso di progetto.
Se si verifcano contemporamente i casi 1 e 2, saranno da corrispondere entrambe le somme.

Nota: PU = Dotazioni a parcheggi pubblici per l'urbanizzazione; V = Dotazioni a verde pubblico