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FAQ - Paesaggistica

E' possibile applicare la definizione di Tolleranza secondo l'art.19bis LR 23/2004 su immobile in zona paesaggistica?

Creato il: 24/11/2021
Aggiornato il: 24/11/2021

Si deve premettere che il parametro della tolleranza edilizie deve considerarsi delimitato al campo edilizio e non può essere esteso a profili attinenti a vincoli paesaggistici.   

Il D.P.R. n. 31 del 2017 ha individuato una serie di interventi per i quali è esclusa la necessità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica (art. 2 – Allegato A).
Tra questi vi sono anche le opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime (A.31). Pertanto le opere e gli interventi edilizi che si discostano dal progetto, entro i limiti fissati nel punto A.31 dell'allegato A al Dpr 31 del 2017 o che comunque sono ricompresi nell'Allegato A, non sono considerati abusivi dal punto di vista paesaggistico e quindi non sono soggetti alle relative sanzioni.  
Diversamente continua a trovare applicazione l’art. 167, comma 4, lett. a) del D.lgs. 42 del 2004, per il quale l’accertamento di compatibilità paesaggistica è consentito per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

L'Art. 19 bis, comma 1 (L.R. n. 23 del 2004) non prevede un divieto di applicazione della tolleranza del 2% in caso di immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004. Per cui:

  • è sempre possibile applicare tale tolleranza edilizia ove ne sussistano i presupposti;
  • è sempre possibile applicare la tolleranza paesaggistica ove ne sussistano i presupposti (verificare i limiti fissati al punto A.31 dell'allegato A al DPR 31/2017).

 

L’art. 19-bis, comma 1-bis (L.R. n. 23 del 2004), ha un ambito di applicazione più limitato, non potendosi riconoscere per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per cui:

  • non risulta possibile applicare tale tolleranza edilizia laddove è necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica (pertanto tale tolleranza, a titolo esemplificativo, è applicabile alle opere interne e gli interventi di cui all'allegato A  -quindi anche alle opere esterne che non necessitano di autorizzazione;
  • è sempre possibile applicare la tolleranza paesaggistica ove ne sussistano i presupposti (verificare i limiti fissati al punto A.31 dell'allegato A al DPR 31/2017).      

 

L'Art. 19 bis, comma 1-ter  (L.R. n. 23 del 2004) non prevede un divieto di applicazione in caso di immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004. Per cui:

  • è sempre possibile applicare tale tolleranza edilizia ove ne sussistano i presupposti;
  • è sempre possibile applicare la tolleranza paesaggistica ove ne sussistano i presupposti ( verificare i limiti fissati al punto A.31 dell'allegato A al DPR 31/2017.  Diversamente continua a trovare applicazione l’art. 167, comma 4, lett. a) del D.lgs. 42 del 2004, ovvero l'art 70, comma 5, della L.R. 24/2017. Si ritengono comunque tollerate anche da un punto di vista paesaggistico le difformità perseguite nel passato per le quali il procedimento di accertamento si è concluso con il versamento della sanzione prevista).



In zona di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04 la realizzazione di cappotto è soggetto a domanda di autorizzazione paesaggistica?

Creato il: 25/02/2021
Aggiornato il: 24/11/2021

No, se l'intervento viene eseguito nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture dell'edificio, come nel caso di utilizzo di intonaci termici.  

Pertanto sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata tutti gli interventi finalizzati ad un miglioramento termico che comportino un ispessimento della sagoma. 

 



Quale procedura devo seguire per abbattere alberature di modeste dimensioni a rischio caduta;presenti in un parcheggio privato ad uso pubblico sito in zona di vincolo di cui al D.Lgs 42/2004.

Creato il: 09/05/2018
Aggiornato il: 24/11/2021

Ferme restando le autorizzazioni di competenza del Settore Ambiente  - U.I. Verde privato da richiedere, nei casi previsti dal "Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato", possibilmente prima dell' eventuale presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione paesaggistica:
- non è necessaria se con l'abbattimento è previsto il reimpianto eseguito "con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi" ( punto A.14 dell'allegato al DPR 31/17).
- è necessaria:
1) se non è previsto alcun reimpianto;
2) se il reimpianto non viene eseguito "con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi";
3) se viene previsto il reimpianto di specie arbustive;
4) se gli abbattimenti con o senza reimpianti riguardano aree vincolate ai sensi ai sensi dell'Art 136 comma 1, lettere a) e/o b) del Dlgs 42/2004.
Se l'intervento ricade nella casistica di cui al punto 4) soporacitato e/o non si è in possesso della preventiva autorizzazione all'abbattimento rilasciata dall'U.I. Verde Privato la procedura di autorizzazione è quella ordinaria di cui all'Art. 146 del DLgs 42/2004.



La realizzazione di un cappotto comporta il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

No se l'intervento viene eseguito nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture dell'edificio, come nel caso di utilizzo di intonaci termici.  
Pertanto sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata tutti gli interventi finalizzati ad un miglioramento termico che comportino un ispessimento della sagoma. 

 



Devo installare un ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche occorre l'autorizzazione paesaggistica?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

L'autorizzazione non è necessaria solo se l'installazione avviene in spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico come ad esempio chiostrine o giardini interni (punto A.4 DPR 31/17).
E' necessaria, e con procedura semplificata, negli altri casi (punto B.6 DPR 31/17).


 



Devo installare un servoscala in una scala esterna per il superamento delle barriere architettoniche occorre l'autorizzazione paesaggistica?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

No non occorre autorizzazione paesaggistica (si veda punto A.4 DPR 31/17).

 



Devo realizzare una rampa esterna per il superamento delle barriere architettoniche occorre l'autorizzazione paesaggistica?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

L'autorizzazione è necessaria, e con procedura semplificata, solo per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm. (punto B.6 dell'allegato al DPR 31/17).

 



Devo realizzare una terrazza in falda occorre l'autorizzazione paesaggistica?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Sì la terrazza in falda è sempre soggetta ad autorizzazione con procedura semplificata (punto B.4 dell'allegato al DPR 31/17).

 



Devo realizzare un velux sulla copertura di un edificio occorre l'autorizzazione paesaggistica?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

L'autorizzazione è necessaria e con procedura semplificata (punto B.2 dell'allegato al DPR 31/17) se l'edificio è identificato di interesse dalla Disciplina del PUG ai sensi del comma 8 dell'art. 32 della LR 24/2017 come rappresentati nella Tavola dei vincoli.
Non è necessaria se l'edificio è privo di classificazioni.



Devo presentare un accertamento di compatibilità paesaggistica, quando devo pagare la sanzione e dove posso trovare l’importo delle sanzioni?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Le sanzioni sono determinate dall’Ufficio in base al “Regolamento sul procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e criteri per l’applicazione delle sanzioni in materia di tutela del vincolo paesaggistico di cui all’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004” approvato con ODG n. 232/2016, una volta acquisito il parere di compatibilità espresso dalla Soprintendenza. La successiva ordinanza di pagamento viene poi notificata a mezzo messi comunali al richiedente l’accertamento.

 



Devo eseguire un intervento di modifiche esterne ad un edificio di interesse in zona di vincolo paesaggistico, posso chiedere un preparere alla CQAP?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

No perché il preparere della CQAP può essere richiesto solo per gli interventi soggetti a parere obbligatorio di cui alle lettere a) e c) del comma 2, art. 1 RE, mentre per gli interventi soggetti ad autorizzazione e/o accertamento paesaggistico deve essere reso congiuntamente alla valutazione paesaggistica e quindi il parere relativo all’edificio viene acquisito all’interno della procedura paesaggistica. 



In caso di intervento ricadente in area vincolata ai sensi dell’Art. 142 lettera f) del DLgs 42/2004 (Parco Regionale dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa ) quando è necessario allegare alla richiesta di autorizzazione paesaggistica il parere del Parco?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Il parere del Parco, deve essere preventivamente richiesto ed allegato alla richiesta di autorizzazione paesaggistica per tutte le zone di Parco e Pre-parco esterne al territorio urbanizzato.
Il perimetro del territorio urbanizzato è consultabile nella cartografia.



In zona di vincolo posso applicare la tolleranza costruttiva?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Si, in quanto non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica le opere realizzate in fase costruttiva in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici, che non abbiano ecceduto il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, cubatura, distacchi, superficie coperta, o traslazione dell’area di sedime (punto A.31 dell'Allegato A al DRP 31/2017).
Occorre comunque prestare attenzione in quanto la "tolleranza" indicata al punto A.31 non corrisponde a quella indicata dall'Art. 19 bis della L.R.23/2004 (si veda in proposito Circolare Regione ER).

 



Devo installare un serbatoio per il gas Gpl nell'area cortiliva, con relativa recinzione di sicurezza occorre l'autorizzazione paesaggistica?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Se il serbatoio che viene realizzato rientra nei limiti di cui al punto B.24 dell'Allegato al DRP 31/2017 è soggetto a procedura semplificata, se superiore a tale limite la procedura è quella ordinaria. 
La posa dei serbatoi gpl (i cosidetti bomboloni gas ) è soggetta ad autorizzazione con procedura semplificata unicamente per:
a) la posa fuori terra di serbatoi fino a 15 mc e relative recinzioni, se superiore a tale limite occorre procedura ordinaria;
b) la realizzazione di serbatoi interrati o seminterrati che comportino la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, se la posa è completamente interrata senza modifica della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali non è soggetto ad autorizzazione.


 



Devo installare un pergolato nell'area cortiliva occorre l'autorizzazione paesaggistica?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Sì il pergolato è sempre soggetto ad autorizzazione. Se il pergolato ha una superficie fino a 30 mq. rientra nel punto B.17 dell'Allegato al DRP 31/2017 e quindi soggetto a procedura semplificata, se superiore a tale limite la procedura è quella ordinaria.

 



Devo effettuare un intervento esterno per l'abbattimento di barriere architettoniche occorre l'autorizzazione paesaggistica?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Nel caso in cui l'intervento rientri nella voce A.4 dell'allegato al DPR 31/17 non occorre autorizzazione, nel caso gli interventi rientrino tra quelli elencati alla voce B.6 occorre richiedere autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, nei restanti casi occorrerà autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria.

 



Devo effettuare un intervento di consolidamento statico di un edificio occorre l'autorizzazione paesaggistica?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Nel caso in cui l'intervento rientri nella voce A.3 dell'allegato al DRP 31/2017  (interventi di consolidamento statico, interventi per il miglioramento o adeguamento ai fini antisismici senza modifiche alle caratteristiche morfoltipolighe) non occorre autorizzazione, nel caso gli interventi rientrino tra quelli elencati alla voce B.5 (interventi di consolidamento statico, interventi per il miglioramento o adeguamento ai fini antisismici laddove comportanti modifiche alle caratteristiche morfoltipolighe) occorre richiedere autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, nei restanti casi occorrerà autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria.

 



Occorre l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di un dehor?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Sì, è necessaria e si applica la procedura semplificata (si veda punto B.26 dell'allegato al DRP 31/2017).

 



Occorre l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione temporanea di strutture o manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni estive e feste campestri, eventi o per esposizioni e vendita di merce?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

L'autorizzazione paesaggistica non è necessaria se la durata della manifestazione è inferiore o uguale a 120 giorni nell'anno solare (punto A.16 dell'allegato al DPR 31/17), mentre diventa necessaria e con procedura semplificata se l'occupazione avviene per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare (punto B.25 dell'allegato), oltre i 180 giorni è autorizzazione paesaggistica ordinaria.

 



Occorre l'autorizzazione paesaggistica per montare tende parasole, zanzariere, cancelletti di sicurezza e dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

No, non è richiesta autorizzazione paesaggistica (si vedano punti A.9, A2 e A22 dell'Allegato al DPR 31/17);



Occorre l'autorizzazione paesaggistica per tagliare uno o più alberi posti in area soggetta a vincolo paesaggistico?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Ferme restando le autorizzazioni degli uffici competenti, nei casi previsti dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, l'autorizzazione paesaggistica:
- non è necessaria se con l'abbattimento è previsto il reimpianto eseguito "con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi" 
- è necessaria:
a) se non è previsto alcun reimpianto;
b) se il reimpianto non viene eseguito "con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi";
c) se viene previsto il reimpianto di specie arbustive;
d) se gli abbattimenti con o senza reimpianti riguardano aree vincolate ai sensi ai sensi dell'Art 136 comma 1, lettere a) e/o b);
( si vedano punti A.14 e B.22 dell'Allegato al DPR 31/17).


 



Le opere che dopo l'entrata in vigore del DPR 31 ricadono nell'elenco A sono da assoggettare ad accertamento se realizzate prima dell'entrata in vigore dello stesso?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

No, non sono assoggettate ad accertamento (in proposito si veda art. 17 comma 2 del DPR 31/17 e punto 7 della Circolare Regione Emilia Romagna Pg. 0275650/2017).

 



Devo progettare un intervento con opere esterne in zona di vincolo paesaggistico, come faccio a sapere se occorre l'autorizzazione paesaggistica e nel caso quale procedura attuare alla luce dell'entrata in vigore del DPR 31/2017?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Gli interventi non soggetti ad autorizzazione sono quelli indicati all'art 149 del Dlgs 42/2004 e quelli descritti all'allegato A dell DRP 31/2017. (Nel nostro territorio non è applicabile l'art. 4 dello stesso DRP).
Le opere soggette a procedura semplificata sono quelle di cui all'art.3 del DRP 31/2017 elencate all'Allegato B, gli interventi che non sono riconducibili a nessuno dei casi elencati negli allegati A e B rimangono nella procedura ordinaria di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004. Per una miglior comprensione degli allegati A e B si consiglia la lettura comparata degli stessi.