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FAQ - Titoli edilizi

In edificio del centro storico privo di licenza edilizia ed agibilità (ante 1939) dove esistono solo alcuni condoni edilizi o art.26, è possibile presentare la SCCEA per una singola unità immobiliare, senza presentare la SCCEA per le parti comuni?

Creato il: 30/10/2018
Aggiornato il: 23/11/2021

Vista la mancanza di agibilità dell'intero edificio, è possibile presentare la SCCEA per la singola U.I. asseverando quanto richiesto in riferimento alla singola unità immobiliare, ed inoltre, in riferimento all'intero edificio di cui fa parte:

  • documentazione relativa alla sicurezza statica e sismica (punto 5 del modulo 4 RER) che deve sempre riguardare l'intera unità strutturale (così come indicato all'art. 25 LR 15/2013 che prevede la possibilità di presentare agibilità parziale per singole U.I. solo nel caso siano completate le opere strutturali)
  • documentazione relativa gli allacciamenti fognari (punto 10 del modulo 4 RER), unitamente alla foto del sifone firenze.



Nella documentazione del deposito di SCCEA occorre allegare obbligatoriamente l’APE?

Creato il: 15/02/2018
Aggiornato il: 23/11/2021

Si se si presenta la segnalazione di SCCEA per:
- intervento edilizio che rientra nei casi di cui all’art.3, c.2, dell’Allegato A del DGR1275/2015;
- immobile privo di agibilità senza la realizzazione di lavori

 

nota:
APE = Attestato di Prestazione Energetica



E' possibile depositare il solo Certificato di Conformità Edilizia?

Creato il: 15/02/2018
Aggiornato il: 23/11/2021

E' possibile nel caso in cui si presenti la Segnalazione a conclusione di un titolo edilizio, attestando, limitatamente ai soli lavori effettuati, la conformità al progetto presentato (Modulo 3 Quadro a punto a.1.4);
qualora l'immobile risulti sprovvisto di agibilità è necessario evidenziare che l'unità immobiliare/intero edificio continua a essere priva di agibilità (punto a.1.4.1)



Può essere depositata SCCEA parziale per una o alcune unità immobiliari interessate da un unico titolo edilizio?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Si, è possibile depositare SCCEA per singole unità immobiliari per le quali sia stata data la fine lavori parziale.



All'interno di un condominio posso presentare SCCEA per una singola unità immobiliare

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Si, è possibile depositare SCCEA per la singola unità immobiliare.



Nella documentazione del deposito di SCCEA occorre allegare sempre l’autorizzazione allo scarico?

Creato il: 28/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

L'autorizzazione allo scarico è sempre obbligatoria, fatto salvo il caso in cui le opere realizzate non abbiano comportato la variazione all'impianto di allacciamento alla rete fognaria.



Posso presentare un SCCEA per le sole parti comuni? quindi con deposito di SCCEA parziale?

Creato il: 16/11/2017
Aggiornato il: 24/11/2021

Sì, è possibile presentare segnalazione certificata di agibilità parziale o conformità edilizia limitatamente alle parti comuni del fabbricato.

 



La sanzione per il ritardo o la mancata presentazione della SCCEA è dovuta, in seguito a rilascio o a deposito di titolo edilizio a sanatoria?

Creato il: 16/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

La sanzione non è dovuta in quanto, ai sensi dell'art. 23 c.1 LR 15/2013, non è previsto l'obbligo del deposito della SCCEA per i titoli a sanatoria.



In caso di opere eseguite su un'unità immobiliare autonoma (negozio / magazzino) che non ha collegamenti con le parti comuni dell’edificio, devo presentare un deposito di SCCEA parziale o complessivo?

Creato il: 26/09/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Si può presentare segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità parziale dell’unità immobiliare.



E' obbligatorio il deposito di una SCCEA per la realizzazione di un parcheggio a raso, senza presenza di volumi in genere?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Se si tratta di intervento realizzato con CILA il deposito della SCCEA è facoltativo.


 



E' obbligatoria la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCCEA) per interventi soggetti a CILA e/o a SCIA a sanatoria?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

In base all'art. 23 della LR 15/2013 non è obbligatorio il deposito della SCCEA.
Il facoltativo deposito non è soggetto alle sanzioni per tardiva presentazione.

Si rammenta che l'opera sanata, in mancanza di deposito di SCCEA, sarà legittima ma non provvista di agibilità.



La SCCEA deve essere depositata per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere soggette a CILA?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

No, in base all'art. 23 c.1 della LR 15/2013 non è obbligatorio il deposito della SCCEA.


 



E' prevista la prescrizione della sanzione pecuniaria per la ritardata o mancata presentazione della SCCEA, qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla fine dei lavori?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, se sono trascorsi più di 5 anni e 15 giorni dalla fine dei lavori e non sono stati assunti atti di interruzione della prescrizione, il diritto a riscuotere la sanzione è prescritto.

 


 



Come si determina la sanzione per il ritardo o la mancata presentazione della SCCEA?

Creato il: 29/06/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Per i titoli edilizi la cui validità sia scaduta prima del 28/9/2013, la sanzione pecuniaria è pari a € 464,00 in base all'art. 12 del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia" allegato alla Delibera O.d.G 231/2016.

Per i titoli con scadenza di validità successiva al 28/09/2013, la tardiva richiesta di SCCEA comporta il pagamento di una sanzione pari a € 100,00 al mese per unità immobiliare, fino ad un massimo di 12 mesi.  Trascorso tale termine, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di € 1000,00 per mancata presentazione della domanda di SCCEA in aggiunta alla sanzione per tardiva richiesta (commi 1 e 2 dell’articolo 26 della LR 15/2013)