Tu sei qui

FAQ - Sismica

Sono un tecnico che lavora per un privato: come deposito un progetto strutturale sismico? E gli adempimenti di fine lavori?

Creato il: 24/11/2021
Aggiornato il: 25/11/2021

Il deposito del progetto esecutivo delle strutture per i privati deve essere fatto tramite la piattaforma Scrivania del Professionista.

Il principio dell’ordinamento giuridico italiano denominato “concentrazione dei regimi amministrativi”  trova origine nei Decreti attuativi della Riforma Madia (i decreti che più comunemente sono conosciuti con SCIA 1 e SCIA 2); il riferimento è all’art. 19 della Legge 241/1990 e alle fattispecie di SCIA UNICA e SCIA condizionata: il titolo edilizio abilitativo da presentare diventa quindi una sorta di contenitore con all'interno altre pratiche (quali il deposito strutturale sismico, ma anche l'autorizzazione paesaggistica ad esempio).

Ciò significa che in fase di compilazione dell'istanza digitale, la SCIA o il PDC dovranno contenere al loro interno la pratica sismica con tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente e dalla modulistica unificata regionale.

Nel caso il professionista scelga di presentare soltanto gli elaborati preliminari (presismica secondo quanto disposto dalla LR 19/2008) e quindi qualora abbia già inviato in precedenza con Scrivania del Professionista la SCIA o il PDC, il tecnico dovrà inviare la pratica sismica come INTEGRAZIONE AL TITOLO ABILITATIVO correlato.

La medesima procedura di INTEGRAZIONE è prevista per la consegna degli adempimenti di fine lavori (collaudo, relazione a strutture ultimate, certificato di rispondenza).

 



Dal punto di vista sismico, chi si occupa degli interventi di rilievo sovracomunale?

Creato il: 23/11/2021
Aggiornato il: 23/11/2021

Con la D.G.R. 1190 del 26/07/2021, successivamente rettificata dalla D.G.R. 1343 del 30/08/2021, la Regione Emilia Romagna ha approvato l’ “Atto di indirizzo per l’individuazione degli interventi di rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 15 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i.” che trova piena  applicazione per i procedimenti (depositi o autorizzazioni) avviati in data successiva al 18/08/2021 (data di pubblicazione sul BURERT della D.G.R. 1190).

Il controllo delle pratiche sismiche (depositi ovvero autorizzazioni) relativi agli interventi sulle categorie di edifici ed opere infrastrutturali individuate negli elenchi della DGR 1343 vengono effettuati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, che può avvalersi della collaborazione dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

 

Per interventi sulle categorie di edifici ed opere infrastrutturali individuate negli elenchi della DGR 1343 che rientrano tra quelli di interesse statale (come previsto dalla Legge 120/2021) quali:

  •     Lavori pubblici di interesse statale
  •     Progetti ad essi equiparati in quanto finanziati per almeno il 50% dallo Stato

la verifica di conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni è effettuata dalle Stazioni Appaltanti nell’ambito della verifica preventiva della progettazione, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

 

Leggi la scheda informativa specifica pubblicata sul sito regionale.

 



Devo consegnare presso i Vostri uffici la pratica sismica relativa ad un intervento locale in un condominio. Vi scrivo per chiederVi se per tali interventi è necessaria autorizzazione sismica o se è sufficiente il deposito.

Creato il: 23/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Le recenti modifiche del DPR 380/2001 hanno escluso la autorizzzazione sismica, procedura che rimane in vigore per le sole sopraleevazioni e gli interventi in violazione delle norme tecniche per le costruzioni.



Quali moduli devo consegnare per una pratica "sismica"?

Creato il: 23/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

La modulistica unificata è stata predisposta dalla Regione Emilia-Romagna tramite la D.D. n. 6896 del 19.04.2021, a seguito dei recenti aggiornamenti della disciplina contenuta nel DPR 380/2001. 
Tutta la modulistica unificata regionale in materia sismica è scaricabile nell'apposita sezione del sito.



E' obbligatoria la presentazione della Comunicazione di inizio lavori strutturali?

Creato il: 23/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della LR 19/2008:
"I lavori previsti dal titolo abilitativo NON possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13."

La citata normativa vigente in materia sismica pertanto non prevede alcun adempimento specifico in questo senso.
 



Alla presentazione del titolo edilizio, sia esso SCIA o PdC, deve essere sempre allegato il modulo A1/D1?

Creato il: 23/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Si evidenzia che, laddove il progettista selezioni la casella relativa alle opere non strutturali (ONS), l'asseverazione può essere firmata dal solo progettista architettonico e non deve essere allegata alcuna ulteriore documentazione relativa agli aspetti strutturali, essendo sufficiente una descrizione sintetica delle opere.


Si rammenta che anche gli "interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici" (cosiddetti IPRIPI), sono interventi strutturali e pertanto nei casi elencati dalla DGR 2272/2016 occorre la documentazione obbligatoria prevista al punto 3 dell'allegato 1 alla DGR e pertanto non debbono essere identificati come opere non strutturali (ONS).
 



Per un intervento locale cosa occorre produrre quando i lavori sono stati ultimati ? Solo la comunicazione di fine lavori e la dichiarazione di conformità ? Quindi non la relazione a struttura ultimata?

Creato il: 23/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Nei casi di interventi locali è necessario depositare la comunicazione di fine lavori e la dichiarazione di rispondenza alle norme tecniche e di regolare esecuzione delle opere, con la modulistica unificata predisposta dalla Regione.

Si segnala a tale proposito il parere n°176 del CTS della Regione Emilia-Romagna



Per presentare il progetto strutturale di un intervento locale in un'unità immobiliare all'interno di un grande condominio, è dovuta la nomina del collaudatore prima dell'inizio dei lavori? Il Decreto del 17/01/2018 lo prevede solo per interventi globali.

Creato il: 23/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Gli interventi locali non sono soggetti a collaudo obbligatorio. Con riferimento alle costruzioni in cemento armato e a struttura metallica si segnala che il DPR 380/2001 è stato modificato nell'art. 67 dal D.lgs n. 222 del 25/11/2016 con l'aggiunta del comma 8-bis che riportiamo
"Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".



Quale è la normativa per gli Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI)?

Creato il: 23/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

Si evidenzia che la DGR 121/2010 e la DGR 687/2011 sono superate dalla DGR 2272/2016
La nuova disciplina conferma i 3 livelli di intervento:
- il livello L.0 non richiede alcuna documentazione integrativa;
- il livello L.1 prevede la presentazione di un elaborato grafico e della asseverazione;
- il livello L.2 prevede la presentazione di un elaborato grafico, della relazione e della asseverazione.

Per ulteriori approfondimenti sulla normativa sismica si rimanda all'apposita sezione del sito della Regione Emilia Romagna